Ricapitoliamo la saga
delle ordinanze dei vari TAR sul concorso per Dirigenti scolastici.
L’attuale momento di “smarrimento da sentenze” sembra dovuto ad una
sorta di maledizione docimologica, quella dei macroscopici errori
proposti nella prova preselettiva, che hanno determinato, in queste
ultime ore, decisioni diverse nei giudici amministrativi, che
sono stati chiamati a risolvere un ingarbugliato iter concorsuale. L’errore è errore, o lo si nasconde o lo si
affronta, non ci sono altre alternative. Fatta questa premessa
vediamo alcuni stralci delle ordinanze, cominciando da quelle del TAR
del Lazio: “Considerato
che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l'estrema
gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione
sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della
prima Camera di Consiglio utile; P.Q.M. Respinge la suindicata domanda
di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l'esame in
sede collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6
dicembre 2011”.
E continuando con quella data all’ANIEF: Considerato che il
bando del concorso in questione consente l'ammissione alle prove
scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta
multipla; considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova
propedeutica; che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere
l'accoglimento della istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la
domanda di sospensione cautelare”. E concludendo con quella del
TAR della Puglia: “Considerato che le
prove scritte del concorso di cui si tratta si svolgeranno nei giorni
14 e 15 dicembre 2011, cosicché la situazione giuridica dei ricorrenti,
nella qualità dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave
pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della
prima camera di consiglio utile (21 dicembre 2011) per la trattazione
collegiale della domanda cautelare; P.Q.M. Accoglie l'istanza e, per
l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati,
nella parte in cui impediscono la partecipazione dei ricorrenti alle
suddette prove scritte; Fissa la camera di consiglio del 21 dicembre
2011 per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare”.
Da quanto detto possiamo fare alcune osservazioni: il Tar Lazio ha
motivato il rigetto limitandosi, in sostanza, a ritenere
che i ricorrenti non possono essere ammessi alle prove scritte
del concorso in quanto, in base al Bando , per poter essere
ammessi alle predette prove , i candidati devono aver superato la prova
preselettiva. Ma se i ricorrenti avessero superato la prova
preselettiva , non avrebbero fatto il ricorso ! Essi, hanno
partecipato alla prova preselettiva , non l'hanno superata e
contestano, con il ricorso, le modalità di svolgimento della
prova stessa. Pertanto molti avvocati ed associazioni
provvederanno nei prossimi giorni a presentare
appello contro le predette Ordinanze , dinanzi al Consiglio di
Stato , utilizzando la procedura d'urgenza al fine di ottenere un
Decreto Cautelare di ammissione alle prove scritte del concorso ,
in tempo utile ,e, cioè prima della data di svolgimento delle stesse,
fissate per i giorni 14 e 15 dicembre su tutto il territorio
nazionale.
Aldo Domenico
Ficara
aldodomenicoficara@alice.it