Ministero dell’Economia e delle Finanze
Messaggio n. 058/2013 a utenti Noipa
Applicazione del CCNL 13/03/2013 Comparto Scuola. - Recupero
dell’utilità dell’anno 2011,
ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2
del CCNL 4/8/2011.
Come anticipato con messaggio n. 51 del 5 aprile 2013, si comunica che
questa Direzione ha
provveduto all’applicazione del CCNL in oggetto, sulla rata di maggio
2013.
Di seguito si descrivono i dettagli dell’intervento effettuato.
Al fine di includere l’anno 2011 nel computo degli anni utili alla
maturazione delle posizioni stipendiali e garantire al personale
interessato l’attribuzione di eventuali classi o scatti maturati
nell’anno 2011, le decorrenze relative al passaggio di classe
successiva, presenti in base dati prima dell’elaborazione, sono state
anticipate di due anni, ripristinando la situazione preesistente
all’applicazione del blocco introdotto dall’art. 9, comma 23, del D.L.
n. 78/2010.
Tenuto conto che, invece, l’anno 2012 è escluso dal calcolo degli anni
utili alla maturazione delle posizioni stipendiali, tutte le
progressioni che, a seguito della retrodatazione di due anni descritta
al punto precedente, risultavano con decorrenza dal 2 gennaio 2012 sono
state prorogate di un anno.
Gli eventuali importi di arretrato spettanti al personale interessato
sono stati registrati in banca dati con i codici “4L2-APPL.CCNL
13/03/2013 COMPARTO SCUOLA AC” e “4L3- APPL.CCNL 13/03/2013 COMPARTO
SCUOLA AP”; la liquidazione verrà effettuata con l’emissione urgente
del 17 aprile p.v.
Si fa presente che, in questa prima fase di applicazione del CCNL,
l’intervento centralizzato ha interessato tutte le posizioni
stipendiali per le quali le procedure sopra descritte hanno determinato
una ricostruzione di carriera corretta rispetto alla situazione
preesistente.
In base ai requisiti ulteriori che sono stati richiesti direttamente al
MIUR per le situazioni particolari riscontrate in base dati, sono
previsti successivi interventi centralizzati a copertura della maggior
parte delle posizioni stipendiali interessate all’applicazione del
CCNL, anche per evitare ulteriore aggravio di attività a carico di
codeste Ragionerie Territoriali dello Stato.
Si evidenzia che tale scelta operativa è stata effettuata in
considerazione di fattispecie che avrebbero potuto determinare, da una
parte pagamento di arretrati non dovuti, dall’altra riguarderebbero
ricostruzioni di carriera per periodi futuri senza, pertanto, diritto a
immediata corresponsione di arretrati.
Si riepilogano le casistiche che, in questa prima fase di applicazione
del CCNL, sono state oggetto di esclusione dall’elaborazione:
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio
2012 in poi;
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio
2011 in poi, con la sola eccezione dei casi degli immessi in ruolo dal
1° settembre 2011 la cui classe successiva matura dal 1° settembre 2022;
- personale per il quale risulta in banca dati la maturazione della
classe o dello scatto dal 2 gennaio 2011 al 1° gennaio 2013, compresa
l’attribuzione dell’assegno 790 - DIFF. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011;
- altri casi particolari, quali una parte del personale con più
contratti a tempo determinato (KTxx o KSxx) nel periodo di applicazione
o posizioni stipendiali con progressioni di carriera anomale o senza
scadenza della successiva maturazione.
IL DIRIGENTE
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