La questione riguarda
tutto il personale che si trova in regime di TFR e cioè:
1- assunto a tempo indeterminato con rapporto
contrattualizzato entro il 31 dicembre 2000, ma che hanno esercitato il
diritto di opzione previsto dall’art.59, comma 56, della legge
n.449/1997, per il trattamento di fine rapporto presso Fondi di
previdenza integrativa (cfr. Fondo Espero) o complementari;
2- assunto a tempo indeterminato con rapporto
contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000;
3- assunto a tempo determinato con rapporto
contrattualizzato dal 30 maggio 2000 (dall’entrata in vigore del
D.P.C.M. 20.12.1999).
In forza della recente sentenza della corte costituzionale si
ritiene indebita la trattenuta del 2,50% nei confronti di coloro che si
trovano in regime di TFR .
Stiamo preparando i ricorsi e/o i decreti ingiuntivi per gli iscritti
che, trovandosi nelle condizioni precedentemente esposte, volessero
aderire.
Come atto preliminare è necessario inviare una diffida che ha anche la
funzione di interrompere i termini di prescrizione del rimborso
dell’indebita trattenuta.