La macchina
scassata della giustizia amministrativa colpisce ancora una volta la
scuola; tocca alla Toscana dopo le alterne vicende incredibili che
hanno riguardato da ultimo la Lombardia.
Su ricorso di un candidato escluso, il Tar della Toscana si era già
pronunciato contro la procedura concorsuale , disponendo l'annullamento
delle prove concorsuali.
La sentenza del Tar era stata infatti impugnata davanti al Consiglio di
Stato, che si è espresso con la sentenza n. 990 depositata il 3 marzo
2014.
Il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza con cui ratifica il
verdetto espresso a maggio 2013 dal Tar della Toscana, in quanto ha
ritenuto illegittima la nuova composizione della commissione
giudicatrice dopo le dimissioni del presidente.
Le procedure di correzione degli elaborati e le altre successive
dovranno essere ripetute, tenendo conto di quanto disposto dallo stesso
Consiglio di Stato:
La sentenza prescrive che “ Il Ministero dell’istruzione, pertanto,
dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un
anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti
di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame,
il compito:
- di acquisire gli elaborati concorsuali;
- di distinguere fra:
a) da un lato, gli elaborati corretti dalla commissione originaria (per
i quali non occorrerà ripetere le operazioni di valutazione in quanto i
candidati conserveranno la votazione riportata) e
b) dall’altro, gli elaborati corretti dalla commissione
illegittimamente composta (che dovranno essere nuovamente corretti);
- di ricomporre, per quanto riguarda gli elaborati sub b), i plichi
(‘buste’) anonimi di cui all’articolo 10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, adottando ogni cautela necessaria per garantire il ripristino del
carattere anonimo dei plichi medesimi, anche effettuando le altre
necessarie operazioni materiali.
I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste
in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali
operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a
dieci candidati, di assistervi.
Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione
composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il
compito di procedere:
i) ad una nuova valutazione degli elaborati dinanzi richiamati sub b),
in applicazione delle pertinenti disposizioni;
ii) allo svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che
abbiano superato il complesso delle prove scritte;
iii) al compimento di ogni altra operazione necessaria per il rinnovo e
il completamento delle operazioni concorsuali. “
Ma nelle more che la giustizia amministrativa espletasse il suo corso
l’USR Toscana aveva già insediato i 106 presidi dichiarati vincitori
del concorso, immettendoli in ruolo relativamente a n. 106 nomine
autorizzate per la regione Toscana dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Dopo due anni di lavoro, così, i presidi dovrebbero lasciare i loro
uffici e tornare in cattedra, a fare gli insegnanti.
Una situazione che ha dell’assurdo e del surreale e che era stata già
vissuta dai 416 presidi siciliani del concorso del 2007 che sfociò poi
nella soluzione politico legislativa con una legge ad hoc
approvata dal parlamento per consentire il mantenimento in servizio dei
presidi sino alla reiterazione del concorso.
Salvatore
Indelicato