Il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso di un D.S. collocato in quiescenza d’ufficio per raggiunti limiti di eta’ nonostante l’entrata in vigore del D.L. n. 101/13 convertito nella legge n. 125/13.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, dr. Luciano D’Agostino, ha accolto i ricorsi riuniti n. 2581/13 R.G. e n. 4975/13 R.G., relativi all’impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un D.S. per maturati limiti di età (65 anni), e della successiva reiterazione dello stesso atto durante l’anno scolastico, dichiarando l’illegittimità del primo provvedimento e la nullità del secondo e disponendo la permanenza del ricorrente in servizio e nella sede.
Ha ritenuto che “i commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.L. 101/13, convertito nella legge 125/13, che pretendono di fornire l’interpretazione autentica dei commi 3 e 4 dell’art. 24 del D.L. 201/11, convertito nella legge 214/11, in realtà non interpretano ma innovano l’impianto normativo della Monti – Fornero e, pertanto, non sono suscettibili di disciplinare la fattispecie oggetto del presente giudizio, ma rapporti successivi all’entrata in vigore”.
Secondo il Tribunale di Locri, la soluzione proposta dal legislatore con il D.L. 101/13 crea uno scenario completamente nuovo rispetto all’originaria formulazione dell’art. 24, sul quale vengono posti forti dubbi di costituzionalità.
Secondo il Giudice, inoltre, “è irrazionale e incoerente ritenere che possa prevedersi un limite ordinamentale massimo di servizio per i pubblici dipendenti inferiore all’età per la pensione di vecchiaia vigente, sulla base di norme di disciplina pubblicistica antecedenti sia alla contrattualizzazione del pubblico impiego sia alla armonizzazione del regime previdenziale tra dipendenti pubblici e privati”.
Maria Teresa Vita
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