Riportiamo dal sito www.dirigentisicilia.org dell'associazione sindacale DirigentiSicilia - Confedir
Si pubblica il testo della diffida inviata in data 11.08.2015 alle autorità in calce indicate
DIFFIDA
Applicazione distorta ed erronea in Sicilia della procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015.
Diffida per immediata sospensione del corso-concorso e per il ritiro dell’Elenco degli ammessi (Prot. MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. 11631dell’ 08/08/2015 )
Il sottoscritto nella qualità di segretario regionale del sindacato di dirigenti scolastici DISCONF-CONFEDIR Sicilia, avvalendosi del patrocinio legale dello studio Lucania Anna del foro di Palermo, nell’interesse precipuo dei propri iscritti e più in generale degli interessi della categoria dei dirigenti scolastici siciliani,
Premesso che
l’art. 1, commi 87-91 della legge 107/15, ha inteso favorire la soluzione dell’increscioso contenzioso della Regione Lombardia, Toscana e Campania per stabilizzare nelle loro posizioni acquisite i dirigenti scolastici già assunti da parecchi anni o comunque inclusi nelle graduatorie di merito definitive e senza loro colpa interessati da provvedimenti contradditori della magistratura;
Ai sensi del comma 87, con il previsto e già definito decreto del MIUR n. 499/15, sono dettate le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale, per l’immissione in ruolo – nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e previa autorizzazione del MEF – delle seguenti categorie di cui al successivo comma 88:
a) - i già vincitori, ovvero (= anche, e, in aggiunta) e/o che abbiano comunque superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale.
Ciò per il solo concorso ordinario a dirigente scolastico del 2011;
b) - chi abbia avuto una sentenza favorevole almeno in primo grado di giudizio alla data del 16 luglio 2015, di entrata in vigore della legge 107/15, e, sempre entro tale data, non sia intervenuta alcuna sentenza definitiva che abbia riformulata la sentenza di primo grado, dando, quindi, torto al ricorrente: in questo caso facendo venire meno la ratio della legge, dato che, con la sentenza definitiva, non “pende” più alcun contenzioso.
Rientrano in questa fattispecie il concorso ordinario del 2004, quello riservato del 2006, infine il pregresso contenzioso dei 416 presidi siciliani che non fossero stati sanati dalla legge 202/10.
Ai sensi del comma 89, le graduatorie regionali sempre relative all’ultimo concorso ordinario del 2011, restano aperte in funzione degli esiti del predetto corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale.
Anziché il corso intensivo di formazione seguito da prova scritta, coloro che rientrano nel citato comma 88, lettera a) e che nell’anno scolastico 2014/15 abbiano prestato servizio con contratto di dirigente scolastico sostengono, in una sessione speciale, solo un esame consistente in una prova orale, praticamente un colloquio, sull’esperienza maturata nel corso del servizio prestato. Superato il colloquio, essi sono confermati nel rapporto di lavoro già instaurato.
Quindi i dirigenti della Toscana e della Lombardia che hanno già un contratto, che hanno prestato servizio da almeno un anno (in Toscana anche tre!), che hanno superato l’anno di prova, che non hanno avuto alcuna valutazione negativa, ecc… devono fare un colloquio per verificare se sono idonei a fare i dirigenti.
Il comma 91 si limita a replicare che le procedure in discorso devono avvenire entro i limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, come già annotato, il comma 92 dispone che, fermo restando l’accantonamento dei posti per i soggetti interessati alle procedure dianzi illustrate, i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni di dirigenti scolastici saranno conferiti, ora nel limite massimo del 20%, a coloro che appartengono alle graduatorie di altre regioni del concorso a dirigente scolastico del 2011. Quindi viene ripristinata una parziale interregionalità, prevista in teoria per tutte le regioni, ma interessante solo la Campania, regione nella quale gli idonei sono oltre 400.
Le diverse fattispecie degli illustrati commi 87, 88 e 92 della legge 107, dovrebbero portare all’assunzione di 335 unità, di cui 201 ex comma 88 e 134 ex comma 92 (dati MIUR).
Le richieste di autorizzazione di assunzioni dei residui vincitori e idonei del concorso ordinario del 2011 ammontano a 258 unità. Trattasi di numeri provvisori soggetti ad eventi esterni al MIUR, in primis la forse (…si parla già di rinvio!) imminente pronuncia del C. di S. sul complicatissimo caso della Campania, regione nella quale non sono stati neanche assunti i 101 dirigenti i cui posti sono stati autorizzati già per l’anno scolastico 2014/2015.
Tutto ciò premesso
in SICILIA l’USR ha inteso procedere, [con nota prot. n 11466 del 6.08.2015 pubblicata in pari data sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e con nota Prot. MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. 11631 dell’ 08/08/2015] , applicando una fattispecie diversa dalle altre regioni indicendo un corso-concorso siciliano atipico, per sanare situazioni che nulla hanno a che vedere con le casistiche della Lombardia, Toscana, Campania, ripescando una platea di 153 docenti [vedi allegato 1] che non hanno mai avuto alcun contratto di dirigenti scolastico e addirittura sono stati ammessi alla frequenza del corso quei docenti che inizialmente non avevano i titoli per partecipare al concorso e che fecero ricorso e ammessi con riserva ed avendo oggi un contenzioso presumibilmente non chiuso pur a distanza di 11 anni vengono ripescati e inseriti nel gruppo.
Nell’elenco degli attuali 153 docenti ammessi al corso di sanatoria in Sicilia nessuno è mai stato dirigente scolastico perché nessuno di questi 153 ha superato le prove concorsuali ; ci sono alcuni che non solo non hanno superato la prova scritta, ma dalla correzione e rifacimento della suddetta prova, sono stati ancora una volta bocciati.
Alcuni hanno partecipato alla selezione del successivo concorso e non sono stati neanche ammessi agli orali e qualcuno per giunta, ammesso agli orari è stato persino bocciato al colloquio.
Si tratta di una interpretazione giuridica della norma estensiva e arbitraria che rasenta l’abuso di ufficio e l’eccesso di potere, senza aver prima fatto nessun serio controllo delle posizioni individuali dei 153 ammessi, seppur con riserva di verificare la loro situazione.
Alla luce di quanto esposto
Si chiede
con procedura di urgenza di sospendere l’appena avviato corso-concorso presso l’IPSAR di Palermo e il contestuale ritiro del provvedimento di ammissione dei 153 docenti onde verificare una per una le relative posizioni alla luce del fatto che nessuno dei 153 (ad eccezione dei presidi incaricati che sono gli unici ad aver titolo in quanto detentori da anni di un contratto di presidenza) ha il relativo titolo per accedere alla sanatoria di cui in premessa.
Trascorsi senza risposta cinque giorni dalla presente diffida si procederà con le azioni legali a tutela della categoria dei dirigenti scolastici siciliani.
Salvatore Indelicato
Segretario Reg. Disconf Confedir
s.indelicato@libero.it
cell 330365449
Destinatari
Spett USR Sicilia
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Tel. +39 091 6909 111 Fax +39 091 518136 –
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it
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