Consigli utili per il
docente individuato soprannumerario di Libero Tassella
Estratto dalla Guida del docente soprannumerario pubblicata sul sito
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I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico
di diritto 2009/2010 possono presentare domanda di trasferimento entro
il 9.3.2009.. Qualora le procedure per l'individuazione dei
soprannumerari si concludano dopo tale termine, ( questa è stata sempre
la regola) i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli
interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a
presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni
dall'avvenuta comunicazione . Nell'ipotesi che i docenti interessati
abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine del
9.3.2009, possono presentare una nuova domanda che va a sostituire
integralmente quella presentata in precedenza. Gli stessi possono
presentare anche domanda di mobilità professionale (domanda di
passaggio di cattedra e/o di ruolo).
leggi in seguito by Libero Tassella
Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le
seguenti scelte:
1) non presentare domanda di trasferimento
2) presentare domanda di trasferimento condizionata;
3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.
Nella decisione sub punto 1)
il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento
quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti
i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella
graduatoria del soprannumero ( graduatoria d’Istituto per il 2009/2010)
compilata dal dirigente scolastico.
In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella
scuola di titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria
scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.
Nella decisione sub punto 2)
il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola
di titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l'
effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di
trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che
verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati,
solo nell’ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di
titolarità del docente.
In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il
distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può,
parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in
ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il
comune che ricomprende la scuola di titolarità.
Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono
verificare:
a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di
titolarità:
il docente viene automaticamente riassorbito nell’organico
dell’istituto con conseguente annullamento della sua domanda di
trasferimento.
Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può
avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di
titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di
trasferimento.
Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche
nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di
titolarità ed altra scuola.
Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si
rimanda al successivo paragrafo.
b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella
scuola di titolarità
il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda
di trasferimento presentata ed esamina nell’ordine le preferenze
espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto
della sequenza procedurale prevista dal CCNI 12.2.2009.
In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento
senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non
soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda.
Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il
docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni
caso, diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto
trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in
subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà
diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio
dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente
titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniore, in base alle
modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata
sulle utilizzazioni.
La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe
il diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori
dettagli sulla materia, la scheda dedicata a questo specifico argomento.
c) Le ipotesi precedenti non si verificano:
viene disposto il trasferimento d’ufficio secondo la procedura
descritta di seguito, con il punteggio che al docente è stato
attribuito nella graduatoria d’istituto e riportato nel modulo-domanda.
Il docente, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente
posto nella scuola di attuale (2008/2009) titolarità, qualora presenti
domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può
usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella
scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità
complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento
condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale
rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il
rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il
punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel
comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del
quinquennio iniziale .
Nella decisione sub punto 3)
il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere
il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda,
all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che
nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei
trasferimenti.
Il docente che intende partecipare comunque al trasferimento, deve
barrare il "sì" nell'apposita casella del modulo-domanda.
Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:
il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze
espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il
diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un
quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità
concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che
ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il
trasferimento d'ufficio);
il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze
espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il
posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la
sua posizione di soprannumero;
se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate,
il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del
trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella
graduatoria d'istituto, con le modalità riportate nello specifico
argomento da noi trattato di seguito.
Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente
soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale).
Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all' interno del
comune di titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C;
siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il
trasferimento intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei
comuni B e C;
vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno
nel comune C.
Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei
trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di
elaborazione dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C
al docente S3;
tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a
domanda per il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne
dovrà disporre il trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai
movimenti a domanda (come stabilito dalla sequenza riportata nel CCND
sulla mobilità).
Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi
rispetto al comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio
il comune C prima del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il
docente S3 che aveva avuto assegnato una scuola del comune C e tale
docente non sarà più soddisfacibile.