La responsabilità civile del docente trae spunto
dall’art.2048, comma 2, C.C. Ma occorre fare delle precisazioni.
Spesso si sente dire che se capita un infortunio ad un alunno la
responsabilità è direttamente collegabile al docente cui era stata
affidata la vigilanza sul minore.Bene, in primo luogo, per il rapporto di
reciprocità e di dipendenza del docente dalla P.A., in prima istanza,
sempre , è chiamata l’amministrazione scolastica a rispondere del danno
subìto da terzi. di Tecla
Squillaci
Redazione
La responsabilità civile del docente trae spunto dall’art.2048,
comma 2, C.C. Ma occorre fare delle precisazioni.
Spesso si sente dire che se capita un infortunio ad un alunno la
responsabilità è direttamente collegabile al docente cui era stata
affidata la vigilanza sul minore.
Bene, in primo luogo, per il rapporto di reciprocità e di dipendenza
del docente dalla P.A., in prima istanza, sempre , è chiamata
l’amministrazione scolastica a rispondere del danno subìto da terzi.
Tuttavia, esiste, in un secondo momento, il diritto di rivalsa da parte
della P.A. sul docente. Ma occorre
rilevare che la responsabilità giuridica del docente non è
praesumptio iuris , ovvero assoluta, bensì praesumptio iuris tantum il
che significa che prevede la possibilità per il docente di essere
sollevato da ogni responsabilità qualora dimostri di non aver potuto
evitare il fatto.
In buona sostanza, se è vero che il docente ha responsabilità per
negligenza ( la negligenza è colpa dal punto di vista giuridico) o
peggio per colpa grave o addirittura per dolo, è altrettanto vero che
se prova che un evento che ha cagionato un danno a terzi è stato del
tutto repentino, imprevedibile o per causa di forza maggiore, in
pratica, inevitabile, pur con le dovute misure di sicurezza e di
vigilanza adottate,
per l’assunto che ad impossibilia nemo tenetur egli risulta
completamente liberato da qualunque responsabilità e quindi, in questo
caso, è la P.A a dover risarcire interamente il danno subìto da terzi.
E’ sempre consigliabile alle amministrazioni scolastiche di stipulare
dei buoni contratti assicurativi per gli infortuni che possono capitare
a scuola, o per causa di lavoro, agli utenti o ai dipendenti. Questo
perché i contratti assicurativi hanno un massimale di copertura e
se il risarcimento di un danno lo esubera il contraente si assume
l’alea di risarcire eventualmente la differenza di tasca propria.
Bisogna prestare massima attenzione anche alle occasioni in cui si
corrono più rischi: le gite, le visite guidate, le uscite dalla scuola
in genere.
L’autorizzazione firmata dal genitore, in questo caso, non esonera in
alcun modo i docenti accompagnatori e/o l’amministrazione scolastica
dalla responsabilità per eventuali infortuni che è un responsabilità
sancita dall’art.2048 C.C. e insita nella pecularietà del rapporto di
affidamento del minore alla scuola. Né
i docenti né i presidi hanno la facoltà giuridica di declinare
responsabilità di fatto stabilite per legge!
L’autorizzazione serve ad un altro scopo che è quello di non incorrere
in un illecito, abbastanza grave, che è chiamato “sottrazione di
minore” nel momento in cui si allontana il minore dalla potestà
genitoriale senza averne il consenso che è implicito nella consegna al
mattino dell’alunno a scuola ma che deve essere rinnovato se
quest’ultimo deve uscire dall’edificio scolastico per una gita o altro.
Un altro momento in cui bisogna
prestare particolare attenzione è al cambio di lezioni. E’
giusto il caso di ribadire che è prudente non attardarsi in quel
momento per evitare meccanismi di ritardi a catena; ad ogni modo, la
responsabilità in questo caso non è del docente che al suono della
campana ha compiuto il suo servizio in quella classe ma di chi dovrebbe
essere lì e invece… non c’è senza una valida ragione. E questo vale
anche per gli insegnanti di sostegno che sono contitolari della
classe in cui prestano servizio dal punto di vista
didattico ma anche corresponsabili giuridici di quello che accade
all’intera classe durante il loro orario e non solo degli alunni che
seguono ma anche in assenza di quest’ultimi.
La puntualità non è soltanto una virtù; è soprattutto un buon metodo
per tutelare se stessi e gli altri ( gli alunni, i colleghi, i presidi
e la scuola) da un sacco di problemi. Inoltre contribuisce alla buona
immagine della scuola in cui si lavora; un’immagine di efficienza e non
di approssimazione.
Tecla Squillaci