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Di conseguenza, anche il ritenere di poter coprire tali assenze procrastinando l’avvio dell’orario scolastico definitivo è una convinzione errata ed illegittima. L’orario scolastico defintivo , infatti, può essere rimandato qualora ci siano motivazioni gravi ed accertate o quando l’organico docente non è completo a causa di eventuali ritardi nelle nomine da parte dell’ufficio scolastico provinciale. In tutti gli altri casi , l’omissione di nomine di supplenti e/o il mancato avvio dell’orario scolastico definitivo entro tempi congrui può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio ai sensi degli art.. 331-340 codice penale.
In questi casi, si invita l’utenza a presentare istanza , debitamente protocollata, al dirigente scolastico atta a motivare tale ritardo che notevoli disagi può provocare agli alunni ed alle famiglie.
Inutile dire che questo vale anche per la mancata nomina di supplenti di insegnanti di sostegno o nel caso di omissione da parte del dirigente a richiedere agli organi comunali l’assistente igienico sanitario qualora vi siano alunni che ne necessitano. Infatti, né il personale docente né ATA è tenuto a sopperire, per contratto, alla mancanza di tale figura ove necessaria.
Si coglie anche l’occasione per ribadire che la pratica di formare cattedre di 19 ore nella scuola seondaria di 1° e di 2° grado è altrettanto illecita senza il previo consenso dell’interessato. Formazione fra l’altro strutturalmente impossibile per la classe di concorso A043 ( italiano, storia , geografia scuola media) e che taluni possono credere di “imporre” adducendo ad aleatorie esigenze d’istituto o a direttive date dal CSA ( che risulta invece estraneo a tale iniziativa…) e che piuttosto può nascondere motivazioni del tutto personali, non meglio specificate, ma che suscitano non pochi sospetti.
Tecla Squillaci
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