Si precisa che
l’organizzazione dell’orario delle lezioni di una scuola è compito
imprescindibile del Consiglio d’istituto così come recitato dall’art.
9 comma 4 T.U. dlgs n. 297/94 : “ il consiglio di circolo o
d’istituto indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione
delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di classe … omissis)” e non può delegare ad
altri, come il collegio dei docenti, queste ed altre sue mansioni
specifiche, secondo il precetto giuridico che delegatus delegare non
potest ( o anche potestas delegata non delegatur); che esprime il
principio generale, per il quale colui che ha ricevuto un incarico, una
rappresentatività con particolari e precise funzioni deliberanti, non
può subdelegare ad altri le sue facoltà (a meno che le clausole del
proprio incarico non glielo permettano esplicitamente).
Tra l’altro, l’art. 7 comma 2 lettera b dello stesso T.U. afferma
“ il collegio.d.docenti formula proposte per la formazione, la
composizione delle classi, l’assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell’orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio
d’istituto”. La proposizione causale subordinata usata dal punto di
vista sintattico ribadisce, infatti, chiaramente, la necessità
giuridica che sussista preliminarmente una delibera in materia, secondo
la propria attribuzione, del Consiglio d’istituto.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it