L’ennesima
circolare del Dipartimento della Funzione pubblica (la n. 4 del 18
marzo 2011) sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia
fornisce indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e per i
datori di lavoro del settore pubblica e privato.
La norma, nel riassumere le procedure per il datore di lavoro per
ricevere il certificato, elenca anche i vantaggi per i lavoratori, sia
del settore pubblico, sia del privato, che non dovranno più provvedere
ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di
malattia al proprio datore di lavoro e all’Inps. È cura del lavoratore
fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera
sanitaria e comunicare eventualmente l’indirizzo di reperibilità da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o del
domicilio abituale in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore deve inoltre richiedere al proprio medico il numero di
protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica e
eventualmente chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato
di malattia. Resta ovviamente fermo l’obbligo per il lavoratore di
segnalare tempestivamente al lavoro la propria assenza e l’indirizzo di
reperibilità; solo per il settore privato (ad esempio, per le scuole
paritarie) è obbligatorio segnalare, se espressamente richiesto dal
datore di lavoro, il numero di protocollo di cui sopra.
Il lavoratore può prendere visione del certificato ed eventualmente
stamparlo collegandosi al sito www.inps.it, inserendo il codice fiscale
e il numero di protocollo rilasciato dal medico. E può, inoltre,
richiedere l’invio telematico degli attestati alla propria casella Pec.
Solo in caso di problemi tecnici nella trasmissione on-line del
certificato, il medico può rilasciare il modello cartaceo che il
lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro secondo le “vecchie”
modalità.
Allo stesso modo il datore di lavoro, accedendo allo stesso sito con
apposite credenziali, può visionare i certificati di malattia dei
propri dipendenti. Anche in questo caso è possibile l’invio sulla
casella Pec indicata dal datore di lavoro stesso.
Per i datori di lavoro privati è però ancora concesso un periodo
transitorio: per i tre mesi successivi alla pubblicazione della
circolare è infatti consentito ancora di richiedere al proprio
dipendente l’invio della copia cartacea rilasciata dal medico al
momento dell’invio telematico o la copia successivamente scaricata dal
lavoratore dal sito dell’Inps. Terminato tale periodo, sarà necessario
utilizzare le nuove modalità. E sempre per i datori di lavoro del
settore privato sarà possibile usufruire del nuovo servizio messo a
disposizione dall’Inps per la richiesta delle visite fiscali on-line.
(da Tecnica della Scuola)
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