Una sentenza (n.855
del 30 marzo 2011) del Tar della Lombardia giudica legittima la
sospensione collettiva inflitta a una classe che aveva intralciato
l’accertamento di responsabilità disciplinare grave nei confronti
dell’insegnante.
Il giudice amministrativo, innovando rispetto alla tradizionale
concezione della responsabilità diretta del comportamento antidoveroso,
ha introdotto quella di illecito di
tipo omissivo. Ha quindi ritenuto che l’episodio in esame
configurasse una pluralità di atti di identico contenuto: “un
comportamento individuale omissivo denotato dalla mancata dissociazione
del singolo studente dalla condotta, gravissima e massimamente
riprovevole, posta in essere in classe, nei confronti del docente”. (da
Anief)
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