Con il
Decreto ministeriale 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. 299 del
24 dicembre 2011), il Miur ha definito le caratteristiche e modalità di
attuazione del percorso universitario finalizzato alla certificazione
delle competenze relative all'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL).
Il Decreto è un ulteriore tassello del regolamento sulla formazione
iniziale degli insegnanti (DM 249/10) e ancora una volta viene
pubblicato senza alcun confronto, con le organizzazioni sindacali.
I
contenuti
I corsi possono svolgersi solo presso le Università, anche se è stata
inserita, su richiesta del CNPI, la previsione di una convenzione con
le Istituzioni AFAM, nel caso di insegnamenti afferenti a tale settore
formativo.
La loro attivazione è subordinata a specifica autorizzazione del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in presenza di
specifici requisiti, transitoriamente, definiti dal medesimo decreto
(art. 3 comma 3) e, a regime, proposti dall’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), sulla base
dell’esperienza dei corsi nel frattempo attivati. La procedura per il
superamento della fase transitoria è la seguente:
* entro 12 mesi dalla costituzione dei propri
organi, l’ANVUR propone al Ministro quali siano i requisiti per
l’attivazione dei corsi CLIL nonché le metodologie di valutazione dei
corsi stessi (art. 3 comma 4)
* sulla base delle proposte dell’ANVUR, il Ministro
emana un apposito decreto ministeriale (art. 3 comma 4)
* entro 24 mesi dall’emanazione del predetto decreto
ministeriale le università devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti
pena la soppressione e conseguente disattivazione dei corsi (art. 3
comma 2 del DM 139/11)
E’ opportuno ricordare che, al momento, tutti i corsi relativi alla
formazione iniziale dei docenti non possono essere istituiti con
modalità a distanza (art. 1 comma 2 del DM 139/11)
L'accesso è riservato a docenti abilitati in una disciplina non
linguistica, che possiedano una certificazione almeno di livello C1 del
quadro comune europeo (QCER) in una lingua comunitaria.
La definizione del contingente, delle prove di selezione e dei criteri
di individuazione dei docenti e dei Tutor sono demandati alle singole
Università, malgrado la richiesta del CNPI di definire criteri e
contingenti a livello nazionale "per evitare la proliferazione di
iniziative prive di qualità e dipendenti dalle sole leggi del mercato".
Nel Decreto è anche prevista la possibilità di attivare analoghi corsi
per i docenti della scuola secondaria di I grado. Pur trattandosi di
una ipotesi interessante, appare come una semplice aggiunta posticcia e
propagandistica. In effetti nella scuola secondaria di I grado tale
insegnamento non è previsto, né sono previste specifiche risorse di
organico: ancora una volta "le nozze con i fichi secchi". In più, come
ha sottolineato il CNPI, il Regolamento sulla formazione iniziale non
prevede l'attivazione di tali corsi per i docenti della scuola
secondaria di I grado.
La posizione della Flc
Ribadiamo la nostra contrarietà a questo modo di procedere per singoli
segmenti e senza confronto su questioni delicate e che interessano
migliaia di docenti precari e non. Continua a persistere sulla materia
l’assenza di relazioni sindacali corrette.
Nel merito del provvedimento va sottolineata l'aleatorietà dei
requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi e la mancanza del
provvedimento necessario per l'individuazione dei tutor, che viene
lasciata alla libera iniziativa dei singoli atenei.
Rimarchiamo la mancanza di volontà del Miur di investire nella
formazione scaricando sui soli corsisti l'onere della stessa vista la
previsione del comma 2 dell'art. 8 che esclude qualsiasi nuovo onere a
carico dello Stato.
Come abbiamo già chiesto per altri provvedimenti analoghi, riteniamo
indispensabile la pubblicazione, da parte del Miur, dell’elenco degli
enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua
straniera, in modo da evitare qualunque abuso e speculazione.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org