Entrano
in vigore oggi 1° gennaio alcune importanti modifiche in materia di
certificazione introdotte dall’articolo 15 della legge 183 del 12
novembre scorso (la cosiddetta “legge di stabilità 2012”).
E, proprio nel momento in cui prendono avvio le iscrizioni degli alunni
per il 2012/2013, è bene che le scuole ne tengano conto.
La legge, infatti, stabilisce un nuovo principio: “ Le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 [del
DPR n. 445/200, ndr]”
.
E, per evitare che la prassi delle
certificazioni non dovute continui per inerzia, la legge introduce
anche una ulteriore regola: sulle certificazioni rilasciate dalle
pubbliche amministrazioni dovrà essere apposta la dicitura “Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
In caso di mancanza di tale dicitura i certificati sono nulli.
Quindi la legge impone alle scuole due tipi diversi di comportamenti.
Innanzitutto non si potranno più in alcun modo chiedere alle famiglie
certificati di residenza o di nascita e neppure certificazioni o
documenti comunque disponibili presso uffici di altre amministrazioni
pubbliche; sarà sufficiente richiedere una dichiarazione personale che
attesti “stati, fatti o qualità personali”.
Ma non basta: in tutte le certificazioni prodotte, le scuole dovranno
anche inserire la dicitura “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi".
La nuova norma pone diversi problemi applicativi; uno particolarmente
delicato riguarda le pagelle e i diplomi: stando alla lettera della
legge un diploma senza la dicitura citata dovrebbe essere considerato
dal punto di vista amministrativo un “atto nullo”, con tutte le
conseguenze del caso.
Per il momento sulla materia il Ministro della pubblica amministrazione
ha emanato una apposita direttiva, ma forse qualche chiarimento in più
da parte del Ministero dell’Istruzione non sarebbe del tutto inutile.
(di R.P. da LaTecnicaDellaScuola)
redazione@aetnanet.org