-“l’inammissibilità del ricorso per difetto di legitimatio ad processum dell’Istituto scolastico, dal momento che il Liceo scientifico non è titolare di un’autonoma posizione giuridica soggettiva azionabile in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza”
-“la nullità del ricorso perché proposto a mezzo di un avvocato del libero foro e non a mezzo dell’Avvocatura dello Stato”
Il Tribunale ha respinto ambedue le pregiudiziali.
Il Miur eccepisce per prima cosa che una Scuola non può agire in giudizio contro l’Amministrazione centrale o periferica perché non si tratta di soggetti diversi, ma di organi della medesima Amministrazione; in effetti, afferma il Tribunale, è giurisprudenza costante che “il giudizio amministrativo è volto a risolvere controversie intersoggettive e non conflitti interorganici, che trovano piuttosto composizione in via politico-amministrativa”.
Ma il rapporto Scuola Autonoma-Amministrazione del Miur si configura effettivamente come interorganico, oppure non è così? O meglio: è sempre così, in ogni caso?
Non v’è dubbio, afferma sempre il Tribunale, che la scuola autonoma sia parte del sistema statale di istruzione, per cui è dottrina e giurisprudenza comune “che con l’attribuzione della personalità giuridica tali istituti siano titolari di situazioni giuridiche soggettive solo nei confronti dei terzi, ma non nei confronti dello Stato, atteso che con esso i rapporti sono di tipo interorganico” ; per il Tribunale, però, questo vale in linea generale, ma non inficia il fatto che le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica siano titolari di diritti soggettivi per quanto attiene alle materie di propria competenza: “ Quando, cioè, una specifica norma di legge attribuisce agli Istituti scolastici in questione una specifica competenza, deve ritenersi che tali organismi, proprio perché forniti di personalità giuridica, siano anche titolari di una situazione giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione ad essi attribuita;”.
Se alla scuola autonoma è attribuita dalla legge una specifica funzione, la scuola deve aver la possibilità di far valere questa sua competenza erga omnes, ivi compresa la possibilità di ricorrere in giudizio, per cui il Tribunale continua: ”conseguentemente, in base all’art. 24 della Costituzione, ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell’Amministrazione statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti incisi che la legge loro attribuisce.”
Il Tribunale cita alcune sentenze che hanno riconosciuto appunto questa prerogativa, TAR Veneto, sez. I, 19 settembre 2002, n. 5610 e TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010, n. 2553, poi afferma: “Deve conclusivamente evidenziarsi che ... gli Istituti scolastici siano titolari di un’autonoma posizione giuridica soggettiva azionabile in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, tutte le volte in cui questa assuma atti lesivi delle competenze che la legge espressamente attribuisce agli Istituti scolastici. La possibilità di difendere tali attribuzioni è connaturata, invero, alla stessa attribuzione della personalità giuridica a tali organismi, i quali sono al riguardo titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva, azionabile nei confronti di chiunque (e, quindi anche nei confronti di altri organi dello Stato) voglia loro impedire o limitare lo svolgimento delle attribuzioni, loro espressamente conferite dalla legge.”
Come logica conseguenza, il Tribunale stabilisce anche che la scuola autonoma può avvalersi di un avvocato del libero foro se la causa è contro l’Amministrazione del Miur, dato che l’Avvocatura dello Stato sarà chiamata a difendere l’Amministrazione; se l’Avvocatura dovesse difendere anche la scuola, ci sarebbe un palese conflitto di interessi: “Il ricorso ad un avvocato del libero foro in tale ipotesi … appare non solo ammissibile, ma obbligato, in quanto il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, non tollera che possano sussistere situazioni nelle quali il patrocinio venga rifiutato e non si possa adire altrimenti il giudice.”
La scuola autonoma è quindi per alcuni aspetti organo dello Stato, ma per altri non lo è: “Ritiene il Collegio che l’Istituto scolastico, fornito di personalità giuridica, in tale ipotesi non agisce più come organo dello Stato, ma come un diverso e configgente centro di interessi … in quanto nel contenzioso in questione il rapporto controverso non è più interorganico, ma intersoggettivo.”
Di nuovo il Giano Bifronte, di cui abbiamo parlato nell’ultimo numero della Rivista; una situazione che è destinata a permanere, finché non si arriverà a stabilire per legge la natura giuridica dell’istituzione scolastica autonoma.
La Provincia di Trento questa definizione l’ha data, nella Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all’art. 14: le istituzioni scolastiche e formative sono Enti dotati di personalità giuridica ed autonomia funzionale, di sperimentazione e di ricerca.
Neanche questo è sufficiente, vanno definiti i rapporti tra Scuola Autonoma, Stato, Regioni ed EE.LL, alla luce dell’art. 117 della Costituzione; di questo si occuperà il prossimo numero della Rivista, in uscita il prossimo lunedì.
Finora ci siamo occupati delle questioni di principio; a conclusione ci domandiamo: non sarebbe bene iniziare a valutare la possibilità di chiamare in giudizio il MIUR in merito all’assegnazione dei fondi di competenza delle scuole ex lege e mai versati?
Più in generale: perché non chiamare il giudizio il MIUR su tutte le questioni in cui è inadempiente nei confronti delle scuole autonome, magari per il tramite delle Associazioni di Scuole?
Pietro Perziani
info@governarelascuola.it
(Febbraio 2012)