1-LA SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
L’istituzione scolastica autonoma non può rimanere senza un responsabile legale, per cui, in caso di assenza a qualsiasi titolo del dirigente va individuato e nominato un sostituito, non essendo prevista dall’ordinamento una figura istituzionale che eserciti le funzioni vicarie.
Quanto appena detto sembra inoppugnabile ed accettato da tutti, ma non è proprio così; nella Nota MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0009353.22-12-2011, che detta le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2012, il Ministero sembra aver messo in discussione l’assunto della necessità di sostituzione del dirigente almeno in caso: l’assenza per ferie.
Con il consueto linguaggio, più consono ad un responso della Sibilla Cumana che a una Nota ministeriale, il MIUR fa riferimento all’art. 52, comma 2 del D.Lgs 165/2001, di cui riportiamo il testo:
“Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
…
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.”
Attenzione: oggetto della norma non è il pagamento, ma la possibilità stessa del conferimento di un incarico in sostituzione di un titolare assente; il Decreto la esclude esplicitamente nel caso dell’assenza per ferie.
A nostro avviso, quanto sostenuto dal MIUR, o meglio quanto il MIUR sembra sostenere, non ha fondamento giuridico, perché l’art. 52 del D.Lgs 165/2001 non si applica alla scuola, che è soggetta in merito ad una normativa specifica; rimandiamo ad un nostro precedente articolo per una trattazione analitica della questione (La nomina del docente vicario, Gennaio 2012).
Il sostituto va nominato anche in caso di assenza per ferie; se il MIUR non è d’accordo, lo dica chiaramente e dica cosa bisogna fare in alternativa, non può lavarsene le mani come se il problema non esistesse.
2-LE COMPETENZE NELLA NOMINA DEL SOSTITUTO
Per quanto riguarda la competenza nella nomina del sostituto, abbiamo due situazioni:
- per assenze superiori a due mesi, la competenza è dell’USR, che può conferire la reggenza ad un altro dirigente o l’incarico di presidenza ad un docente; giova ricordare che l’istituto dell’incarico di presidenza esiste ancora, anche se in forma molto più limitata rispetto al passato
- per assenze inferiori a due mesi, la competenza è del dirigente, che conferisce la nomina a un docente della scuola nella forma del conferimento di una delega più o meno ampia.
Anche quanto appena detto sembrava pacificamente accettato, almeno fino ad oggi; recentemente, il Coordinamento Dirigenti Scolastici di Cgil, Cisl e Snals ha lanciato un’iniziativa che vuole forse essere provocatoria; se abbiamo ben capito, si tratterebbe di scaricare sugli USR la patata bollente: i dirigenti non nominano il sostituto per il periodo di ferie e lo comunicano all’USR, “per gli adempimenti di competenza”.
Diciamo subito che l’iniziativa non ci convince e rischia anche di diventare pericolosa per i dirigenti scolastici, perché la cosa inevitabilmente si ritorcerà contro di loro: l’USR non ha competenze in merito, non si vede quali dovrebbero essere “gli adempimenti di competenza”, se non quelli di surrogare quale organo tutorio (In attesa che venga applicata la Costituzione…) le inadempienze del dirigente scolastico.
Speriamo ci si renda conto che qui si sta scivolando nel penale.
In effetti, subito dopo ha preso posizione l’Anp, ricordando che la scelta del sostituto spetta al dirigente scolastico, che non è tanto (o non solo) un suo diritto, quanto un suo dovere, che deve esercitare con molta oculatezza, perché esiste la “culpa in eligendo”: “il dirigente è tenuto a “scegliere bene” coloro cui delegare l’esercizio delle proprie funzioni perché, se si affida a collaboratori non idonei a svolgere i compiti delegati, risponde degli eventuali danni.”
Una posizione molto simile è stata presa dall’Anief.
Ribadiamo quanto più volte detto in passato: non va confusa la questione del pagamento con la questione della nomina del sostituto del dirigente; in gioco è la rappresentanza legale dell’istituzione/scuola e la sua funzionalità, la questione dei diritti e dei doveri dei diversi operatori viene dopo, come conseguenza della prima.
3-IL PAGAMENTO DEL SOSTITUTO
Al sostituto del dirigente spettano due indennità: l’indennità di funzioni superiori e di reggenza e l’indennità di direzione, questione di cui ci siamo più volte occupati in passato.
Come ben si sa, tali indennità spettano con modalità ed importi diversi:
- al dirigente cui viene affidata una scuola in reggenza
- al preside incaricato
- al docente che sostituisce il dirigente.
Di fatto, il MEF paga regolarmente quanto di sua diretta competenza quale ufficio liquidatore, nello stipendio mensile; ricordiamo che si tratta:
- dell’indennità di reggenza ai dirigenti
- dell’indennità di funzioni superiori e l’indennità di direzione/quota fissa ai presidi incaricati.
Lo stesso non avviene per quanto di competenza delle scuole, perché quello che non mette in discussione il MEF, lo mette il discussione il MIUR.
Meglio, il MIUR lo mette in discussione “de facto” anche se non “de iure”, non assegnando alle scuole i fondi necessari per il pagamento delle indennità di loro competenza quale ufficio liquidatore; ricordiamo che le scuole devono pagare:
- l’indennità di funzioni superiori al docente che sostituisce il dirigente per un periodo superiore a 15 giorni, in misura intera
- l’indennità di funzioni superiori al docente vicario di una scuola data in reggenza, nella misura del 50%
- l’indennità di direzione al docente che sostituisce il dirigente anche per un solo giorno, in misura intera
- l’indennità di direzione/quota variabile al preside incaricato.
La situazione del preside incaricato rende alla perfezione l’idea di questa situazione kafkiana: riceve dal MEF mensilmente sullo stipendio la quota fissa dell’indennità di direzione, ma non si può autoliquidare la quota variabile, perché il MIUR non ha assegnato alla scuola i fondi necessari.
Le scuole, in passato, hanno usato vari escamotage per risolvere più o meno il problema, ma riteniamo che ormai non sia più possibile ed opportuno continuare su questa strada; la Nota sul programma annuale sopra citata parla fin troppo chiaro.
Che fare allora? Alcuni dirigenti si sono sentiti dire che potevano benissimo prendersi periodi di ferie inferiori a 15 giorni, ma l’astuto suggeritore ministeriale si è dimenticato che l’indennità di direzione è dovuta anche per un solo giorno di assenza…
Nella presa di posizione dell’Anp sopra citata c’è un passaggio che qualcuno potrebbe considerare la soluzione del problema: “a causa della infelice previsione contrattuale contenuta nell’art. 146, il pagamento delle somme dovute al docente collaboratore ricade inevitabilmente sulla fiscalità generale e ad esso deve provvedere la competente Ragioneria Territoriale dello Stato, cui va inviato l’atto di nomina del docente sostituto con contestuale richiesta di pagamento.”
Intanto, non condividiamo affatto l’opinione che quanto dovuto al sostituto del dirigente ricada sulla fiscalità generale a causa di una “infelice previsione contrattuale”.
Da sempre, tali indennità ricadono sulla fiscalità generale, al pari di altri compensi percepiti dai dirigenti e dai docenti, come ad esempio quelli per gli esami di maturità; giustamente le OO.SS. di comparto hanno ottenuto che le risorse per il pagamento delle indennità non rientrasse tra gli oneri contrattuali.
Del resto, l’Anp ha fatto esattamente la stessa cosa per quanto riguarda l’indennità di reggenza che viene corrisposta ai dirigenti, il cui costo non rientra certo negli oneri contrattuali dell’Area V; nel corso della trattativa per la stipula del primo contratto la questione fu sollevata con forza dall’Aran, ma il pericolo fu sventato con quell’autentico capolavoro di equilibrismo, tra il dire e il non dire, che è l’art. 26, comma 1 del CCNL 2000/2001, dove è stata introdotta la fattispecie giuridica alquanto creativa dell’incarico aggiuntivo…obbligatorio, ma a carico della fiscalità generale!
Comunque, l’obiettivo fu raggiunto, non si vede perché quanto vale per la reggenza non debba valere anche per la sorella gemella, l’indennità di funzioni superiori, e, continuando nella similitudine, la cugina, l’indennità di direzione.
Veniamo al merito; l’Anp dà l’indicazione di inviare alla RTS l’”atto di nomina del docente sostituto con contestuale richiesta di pagamento”.
La cosa in sé non ha senso, perché la RTS già liquida quanto di sua competenza e non può certo liquidare quanto è di competenza di un altro Ufficio liquidatore, cioè la scuola; può aver senso come parte di una strategia che da una parte alleggerisca le responsabilità del dirigente e dall’altra, e soprattutto, dia la possibilità al sostituto di adire al giudice del lavoro citando in giudizio il MIUR e il MEF, piuttosto che la scuola e il dirigente scolastico.
Bisogna fare attenzione, però: la scuola non deve assolutamente fare un mandato di pagamento, come si fa per i compensi accessori che rientrano nel cedolino unico, perché non può impegnare in termini di competenza somme che non sono nella sua disponibilità.
In questa direzione sbagliata sembra muoversi la UIL-Scuola, quando dice: “L’incarico, di natura discrezionale, viene emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità (non c’è nessun automatismo).
Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla DPT, a firma del Dirigente Scolastico, al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.”
Non è vero che si tratta di un atto discrezionale, questo vale per la nomina dei collaboratori in presenza del dirigente, ma non vale per la nomina del sostituto in assenza del dirigente: la nomina è un obbligo, l’individuazione del destinatario è discrezionale.
Parimenti, il Dirigente non deve fare alcun provvedimento di liquidazione del compenso da inviare al Tesoro, per tutti i motivi di cui sopra.
4-I RICORSI UNICA SOLUZIONE?
E’ chiaro in una situazione come questa sono partiti i ricorsi al giudice del lavoro, promossi da tutti i sindacati, mentre l’ANV/DIR3000 ha preferito seguire la strada della Class Action, i primi pronunciamenti positivi sono venuti dal Tribunale di Milano.
Ma non si può fare altro?
I sindacati sono stati molto morbidi nei confronti del MIUR, che ha assunto un atteggiamento pilatesco e sibillino, per di più non al massimo livello.
Tutte le Note sono state firmate dal Dott. Filisetti, ma come più volte detto qui non si sta parlando solo di contabilità, ma anche di legittimità degli atti emessi dalle scuole e di funzionalità di un servizio pubblico fondamentale; le altre direzioni generali competenti non hanno niente da dire? I Capi Dipartimento non hanno niente da dire? Eppure spesso si occupano anche di cose che non li riguardano assolutamente…
I sindacati non potrebbero esercitare forme di pressione più accentuate, come nel caso della contrattazione di istituto?
Per finire: il livello politico non ha niente da dire?