Con nota
ufficiale prot. n. 6677 del 12 settembre 2012, pubblicata dal MIUR e
indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
sono state emanate, per l’anno scolastico 2012-2013, le istruzioni per
quanto riguarda le supplenze di insegnanti, personale educativo e ATA.
Anche per l’anno scolastico 2012/13 si richiamano le procedure,
modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in
precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle
“scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere
così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in
relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate
dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con DM n. 131 del 13
giugno 2007 , si ricorda che tali atti, sia se individuino una
specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al
dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente
validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli
U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici
delle scuole di riferimento. L’attribuzione delle supplenze in base
allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le
relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a
livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti
relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato
Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento
delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei
relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche,
esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale
per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si
richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con
particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo
tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso
nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il
titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai
termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad
esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che,
pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene
inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di
pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche
prescelte per l’a.s. 2011/2012. ovvero in quelle in cui ha titolo ad
essere incluso per l’a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni
conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 24 settembre 2012, al
Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2
bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico
trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo
dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o
terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio
territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema
informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora
trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da
parte dei competenti Uffici territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di
riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni
decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno
da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione;
ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione
degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al
fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a
proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco
dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola
secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia,
validi per l’a.s. 2012/2013; in caso di esito negativo si ricorre
successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo
l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano
gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di
riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite
lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la
formazione degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del
Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti,
del D.D.G. 16 marzo 2007. E’ consentito lasciare una supplenza
temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente
titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su
posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo
posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa
dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime
giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
La nota ministeriale, inoltre, richiama alcune importanti novità anche
per il “Conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici”;
sul “Personale educativo dei convitti”; sulla “Priorità di scelta nella
sede scolastica”; sul “Conferimento di ore di insegnamento pari o
inferiori a 6 ore settimanali”; su “Attribuzione di ore di insegnamento
per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria”; sul
“Conferimento delle supplenze al personale ATA, conferimento supplenze
su posti part-time, assunzione ex L- n. 68/99”; su “Certificazione
sanitaria di idoneità all’impiego e documentazione di rito”; su “Nuove
disposizioni in materia di graduatoria di circolo e di istituto per
l’a. s. 2012/2013”; e sulla “Pubblicazione delle operazioni”.
Nota ministeriale