Il quadro normativo
sui congedi parentali si è arricchito di importanti novità con alcune
recenti disposizioni legislative: si tratta di "aggiustamenti" mirati
che consentono una fruizione più flessibile dei permessi e – in alcuni
casi – un allargamento della platea. Dopo gli interventi della riforma
del lavoro, anche il secondo decreto sulla crescita (Dl 179/2012,
convertito dalla legge 221/2012) e quello anti-infrazioni Ue (Dl
216/2012, confluito nella conversione in legge del Ddl stabilità 2013)
hanno infatti apportato alcuni ritocchi alla materia.
Certificati medici
Con il Dl 179/2012, nel solco della telematizzazione delle
certificazioni di malattia, è stata semplificata la gestione operativa
dei certificati medici per l'assenza del lavoratore a causa della
malattia del figlio (articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001), che dovrà
essere inviata per via telematica all'Inps direttamente dal medico del
Ssn che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di
lavoro interessati – attraverso il sistema già attivo per la
trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e
all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore
che ne facciano richiesta. Il campo toccato dalla modifica si riferisce
ai congedi per la malattia del bambino: questa tipologia di permessi
spetta alla madre o, in alternativa, al padre nei primi tre anni di
vita del bambino, senza limiti di tempo. Viceversa, si possono
richiedere solo cinque giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore
(per un totale di 10 giorni), se il bambino ha un'età compresa fra
quattro e otto anni. Lo stato di malattia deve appunto essere
documentato con certificato del medico specialista del Ssn o con questo
convenzionato. Peraltro, le regole di fruizione dei congedi sono di
solito disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e i
permessi non possono essere fruiti contemporaneamente dai due genitori,
dovendo attestare che l'altro genitore non è in permesso per la stessa
causale nelle stesse giornate. Tutti questi congedi sono goduti sotto
forma di permessi non retribuiti e non hanno riflesso sulle mensilità
aggiuntive, pur essendo computati nel l'anzianità di servizio.
Condizioni migliori sono previste per i dipendenti pubblici. Per la
piena operatività della modifica, si dovrà comunque attendere
l'emanazione di un Dpcm, di concerto con Pa-Lavoro-Economia-Salute e
previo parere del Garante della privacy, che entro il 30 giugno 2013
dovrà adottare le disposizioni attuative sulle modalità di trasmissione
delle certificazioni della malattia del minore e la definizione del
modello stesso di certificazione. È invece già scattato, dalla
conversione in legge del Dl 179/2012, l'obbligo dei lavoratori di
comunicare al medico, all'atto della compilazione dei certificati dei
figli, le proprie generalità, per fruire del congedo. Infine, sempre il
decreto crescita (articolo 7), ha equiparato la modalità di
trasmissione telematica delle certificazioni di malattia delle assenze
nel settore pubblico con quelle già in vigore nel settore privato.
Fruizione a ore
L'altra modifica legislativa è quella operata dalla legge di stabilità,
che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della
direttiva 2010/18/ Ue: in questo caso è stato realizzato un maquillage
all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale,
attraverso due interventi. Il primo consente la fruizione dei congedi
anche a ore a partire dal 1° gennaio 2013, secondo le disposizioni che
saranno adottate dai Ccnl, che dovranno individuare le modalità di
fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. Si tratta dei
congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni
di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di
astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l'astensione
totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. Con la
seconda modifica, è stato poi precisato che la comunicazione con cui il
lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull'intenzione
di fruire del periodo di congedo parentale (almeno 15 giorni prima)
deve contenere anche l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo
di congedo. Durante questo periodo, potranno essere anche concordate
adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, osservando quanto
eventualmente disposto dai Ccnl.
Alessandro Rota
Porta
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