Premesso che si controverte sulla legittimità degli atti in epigrafe indicati in relazione alle operazioni inerenti il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con Decreto 13 luglio 2011;
Ritenuto, ad un primo esame proprio della fase cautelare e prescindendo delle eccezioni in rito sollevate dai contro interessati costituiti, che il ricorso difetti allo stato del prescritto requisito del fumus boni iuris in relazione a tutte le censure sottoposte all’esame del Collegio e ampiamente discusse dalle difese delle parti, e segnatamente:
- quanto al primo motivo, posto che il DPR 140/2008 (regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici) non prevede specifiche cause di incompatibilità, volendo estendere per analogia al concorso oggetto di ricorso – in forza del richiamo di cui agli artt. 11 del DPR 487/1994 - quelle di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., il Collegio non rinviene il ricorrere di queste ultime nelle prospettazioni fornite dai ricorrenti, con riguardo sia alla posizione della prof.ssa Iannello (primo motivo, sub.I) che del prof. Lombardo (primo motivo, subII), entrambi nominati in un momento successivo allo svolgimento delle prove preselettive e alle stesse prove scritte, per cui l’attività svolta in precedenza (precisato che il Prof. Lombardo ha svolto attività di Tutor in un master non finalizzato al concorso di che trattasi avendovi partecipato anche Dirigenti scolastici) non integra alcune delle cause di incompatibilità sopra menzionate, anche alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. ex multis Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenze 136/2013 e 145/2013, nonché giurisprudenza ivi richiamata; Tar Lazio sentenza n. 1117/2013);
- avendo ancora riguardo al primo motivo (sub.III), risulta provato – seppur nel conteso di altro R.G.234/2013 chiamato alla presente adunanza camerale – quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione in ordine al corretto espletamento delle procedure di interpello nei confronti dei soggetti legittimati, prima del conferimento dell’incarico al dott. Nicola Nicoletti, e specificamente risulta che l’Amministrazione ha inviato i telegrammi di convocazione (del 29/08/2012), restando irrilevante che uno dei tre interpellati (Magazzù) non abbia risposto espressamente all’invito;
- quanto al secondo motivo, non emergono ragioni di censura in relazione alla mancata possibilità di consultazione di testi normativi atteso anche quanto sostenuto alla presente adunanza camerale dall’Avvocatura erariale in ordine ai controlli effettuati e alla disponibilità presso il tavolo della commissione dei testi di legge;
Ritenuto che la complessità delle questioni esaminate e la delicatezza degli interessi coinvolti meriti la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposto con il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario