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Dirigenti Scolastici: Il TAR Calabria rigetto il ricorso proposto contro il concorso a dirigente scolastico di quella regione

Giurisprudenza


FATTO e DIRITTO
Con decreto del dirigente generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi e che per la regione Calabria individuava n. 108 posti.
Parti ricorrenti presentavano domanda di partecipazione, concorrendo per i posti attribuibili in ambito regionale.
Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell’art.7 del bando di concorso, l’U.S.R. per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. Antonio Viscomi, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Ferrigno Maria Carmela e dal dott. Multari Vincenzo, in qualità di componenti, e dalla dott.ssa Musca Maria, come segretario.
I ricorrenti, dopo aver superato la prova preselettiva, superavano anche le prove scritte ma non la prova orale.
Avverso la graduatoria di merito e gli atti della procedura concorsuale insorgevano i ricorrenti chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente e i controinteressati indicati in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2012, su istanza della parti, il Collegio rinviava all’udienza pubblica dell’8 marzo 2013.
All’udienza dell’8 marzo 2013, previa ampia discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, stante l’infondatezza del ricorso.
I.Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’incompatibilità sia del Presidente della Commissione Esaminatrice, Prof. Antonio Viscomi, per aver rivestito in precedenza il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, sia di un altro membro della Commissione, dott. Vincenzo Multari, revisore dei conti presso l’I.T.C. “B.Grimaldi” che non si sarebbe astenuto dal giudicare il vicario della stessa scuola, Prof. Antonio Carioti, che superava la prova orale.
Sulla incompatibilità del Prov. Viscomi, il Collegio si è già pronunciato in analoghi procedimenti statuendo che l’incompatibilità prospettata dai ricorrenti non rientra in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c. (ex plurimis TAR Catanzaro, sez.II, 6 febbraio 2013 n. 137).
Con riferimento all’incompatibilità del Prof. Multari i ricorrenti non indicano in quali delle cause tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. la fattispecie prospettata rientrerebbe; a tacere, dunque, della genericità della censura, il Collegio osserva che non è peraltro provato che il Commissario abbia svolto l’Ufficio di Revisore recandosi personalmente nell’Istituzione Scolastica e, comunque, anche qualora abbia avuto possibilità di conoscere il Prof. Carioti, si rileva che l’ipotetica e mera conoscenza personale, alla luce della costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782; Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087; sez. VI 8 maggio 2011 n.2589), non costituisce motivo di astensione obbligatoria del Commissario.
Il motivo,dunque, deve essere rigettato.
II. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in sintesi, il fatto che la Commissione esaminatrice abbia stabilito i criteri di valutazione delle prove non alla prima riunione, come previsto dall’art. 12 comma 1 D.P.R. n.487/1994, bensì alla sesta riunione e altresì di non averli resi pubblici. Sulla medesima questione il Collegio si è già pronunciato in analoghi ricorsi aderendo all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta (ex plurimis Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137).
III-IV-V. I motivi dal n. 3 al n.5 possono essere trattati congiuntamente essendo intimamente connessi per le ragioni che seguono. Si chiede al Collegio di sindacare le modalità di conduzione della prova orale da parte della Commissione con riferimento alla scelta delle domande del colloquio orale, della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature informatiche. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa in altre analoghe circostanze, le scelte operate da una Commissione che, come in questo caso, ha elaborato le domande, sono da ritenersi frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell’eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte (TAR Lazio, sez. II, 6 dicembre 2010,n. 35389).
Il Collegio ritiene che le scelte operate dalla Commissione siano aderenti alle indicazioni presenti nella lex specialis e conformi a criteri di logica e razionalità.
Premesso che sulla scorta della lettera del bando di concorso, la Commissione aveva soltanto l’obbligo di accertare la preparazione professionale dei candidati mediante un “colloquio interdisciplinare” in relazione alle aree tematiche previste dalla lex specialis, si rileva che in maniera del tutto conforme a tale previsione, la Commissione, come del resto è stato riportato nei relativi verbali, ha ritenuto di dover condurre il colloquio orale attraverso le modalità operative di seguito specificate.
Come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice (c.f.r. verbale n. 44 dell’11.5.2012), al fine di impedire la preventiva conoscenza delle domande da parte dei candidati, la Commissione ha deliberato di determinare i quesiti da estrarre il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di ciascun candidato. Il Presidente della Commissione, inoltre, prima dell’inizio della prova orale, come risulta dai verbali, ha provveduto a comunicare ai candidati i criteri di valutazione della prova, indicando i rispettivi punteggi per ogni criterio, nonché le modalità di svolgimento del colloquio ed ha altresì informato ciascun candidato della sua facoltà di procedere dopo l’estrazione dei quesiti all’apertura di tutte le buste contenenti i rimanenti quesiti non estratti, al fine di verificare immediatamente la regolarità e la trasparenza della procedura.
La Commissione, in ossequio al carattere interdisciplinare del colloquio, ha formulato le domande su tutte le aree tematiche di cui all’art. 8 c. 9 del bando, definendo i criteri e l’attribuzione di punteggi a seconda dell’area tematica, individuando indicatori per ogni criterio e punteggi per ogni descrittore. In tale ripartizione la Commissione, in assenza di indicazioni del bando, per la valutazione, attribuzione e ripartizione dei punteggi, ha ritenuto di seguire i criteri utilizzati per la prova preselettiva. Ha quindi attribuito 24 punti per le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) previste dall’art. 8 co. 9 del bando concorsuale; 3 punti, infine, per l’area tematica h).Alle prove di lingua e di informatica, dunque, è stato attribuito un decimo del punteggio totale (3/30 punti), rappresentando, ciascuna, di esse solo un ottavo delle aree tematiche previste.
La Commissione giudicatrice non ha determinato i criteri di valutazione della prova orale nella prima seduta in quanto gli obiettivi specifici della prova, in assenza di alcuna previsione del bando al riguardo, potevano essere definiti solo dopo che l’U.S.R. avesse proceduto all’integrazione della Commissione con i membri esperti di lingua straniera e di informatica.
Nella seduta dell’11 maggio 2012, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 DPR n.487/1994, per evitare l’astratta conoscibilità delle domande, la Commissione ha deliberato di predeterminare i quesiti il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di ogni singolo candidato e di procedere all’estrazione a sorte delle domande da parte del candidato. La Commissione, ogni giorno, prima dell’inizio della prova orale, ha predisposto per ogni candidato 50 quesiti e specificamente: 30 per le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f; 10 per l’area tematica g) prevista dall’art. 8 co. 9 del bando articolata in una parte teorica e una parte pratica; 10 per l’area tematica h.
Le buste contenenti i quesiti sono state riposte in cinque contenitori; da ogni contenitore il candidato ha estratto una busta per il numero complessivo di cinque buste che, si ripete, investivano tutte le aree tematiche di cui all’art. 8 del bando. Le trenta buste contenente i trenta quesiti relativi alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno dei quali contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), al fine di evitare il rischio di un’estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari (verbale n. 44 dell’11 maggio 2012).A tale riguardo vale porre mente che gli ambiti tematici previsti dal bando (si pensi all’area giuridica, organizzativa e gestionale) non erano rigidamente distinti ma presentavano all’evidenza delle affinità che hanno caratterizzato il colloquio in senso interdisciplinare, come richiesto dal bando. L’art. 10 co. 2 del bando, infatti, precisava che la prova orale doveva consistere “ in un colloquio interdisciplinare sulle materie in relazione alle tematiche di cui all’art. 8”sicché un’interrogazione pedissequa su ogni area tematica, nei termini prospettati dai ricorrenti, si sarebbe posta in aperto contrasto con il bando.
In tal modo tutti i candidati, in sede di prova orale, hanno fruito delle medesime chance e l’esito positivo o negativo della prova orale è stato determinato dalla maggiore o minore conoscenza da parte del candidato delle domande da lui estratte.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, l’art. 10 co. 2 del bando di concorso prescriveva solo come eventuale il riferimento ai contenuti degli elaborati scritti.
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti assumono che il grado di difficoltà richiesto ai candidati nel colloquio in inglese e all’accertamento delle apparecchiature informatiche sia stato più difficile di quanto previsto dal bando. A tacere della genericità della censura, giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale seguito dal Collegio secondo cui la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (così TAR Lazio sez. III bis 26.09.2012 n. 8141, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28.10.2011, n. 5051; T.A.R. Lazio sez. III, 18.06.2008, n. 5986) che nel caso di specie non sono stati provati dai ricorrenti. Il Collegio osserva ulteriormente che l’assunta difficoltà delle domande è inconferente atteso che essa non inciderebbe sulla par conditio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti (in questi termini con riferimento ai quesiti della prova preselettiva del medesimo concorso si è espresso il TAR Lazio III bis 1 febbraio 2013 n. 1117).
Si evidenzia, infine, che i pareri pro-veritate allegati dai ricorrenti sono del tutto irrilevanti non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenza.
Entrambi i motivi, dunque, devono essere disattesi.
VI. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 della l. n.241/1990 in quanto, al termine del colloquio di ogni candidato, la Commissione si sarebbe riunita in altra stanza portandosi dietro i 5 scatoloni contenenti ciascuna le 10 domande anziché lasciarli custoditi da apposito personale e poi integrare le stesse domande di volta in volta nel loro numero a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità.
I ricorrenti non spiegano perché la soluzione organizzativa scelta dalla Commissione non sia conforme ai criteri di trasparenza contrariamente a quella da loro suggerita (“sorteggio numerico da uno a quattrocento”). In realtà, come precisato in precedenza, le trenta buste contenente i trenta quesiti relative alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno dei quali contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), proprio al fine di evitare il rischio di un’estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
VII. Con l’ultimo motivo i ricorrenti assumono che i cartoncini utilizzati per le prove scritte ed inseriti nelle buste grandi fossero trasparenti. Il motivo è infondato. Il campione di busta depositata in giudizio dall’amministrazione resistente è oscurata all’interno e resa sicura dall’apposizione di un cartoncino leggero di colore <<nero>> in grado certamente di assicurare l’anonimato.
VIII. In definitiva, e alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
IX. La complessità delle problematiche trattate giustifica però la compensazione delle spese di giudizio.









Postato il Domenica, 14 aprile 2013 ore 12:45:24 CEST di Salvatore Indelicato
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