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Dirigenti Scolastici: Concorso DS in Campania sbloccato dal Consiglio di Stato che respinge tutti i ricorsi contro la graduatoria degli idonei

Istituzioni
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando ( sentenza N. 04348/2014REG.PROV.COLL.) sugli appelli, li riunisce e li respinge, confermando, per l’effetto, le sentenze impugnate. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente; Maurizio Meschino, Consigliere; Claudio Contessa, Consigliere; Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore; Andrea Pannone, Consigliere ; depositata in segreteria il 27/08/2014
FATTO
Con distinti ricorsi in appello i docenti in epigrafe indicati hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania gli atti del concorso per esami e titoli, indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2011, al quale essi hanno partecipato per la Regione Campania, con risultato non utile per il mancato superamento della prova orale.
Le professoresse Annamaria Vadalà, Maria Cristina Tagliaferro e Daniela Carullo, invece, non sono state ammesse alla prova orale, avendo riportato un punteggio non utile nelle prove scritte (la Tagliaferro solo nella seconda prova).
A) Hanno rappresentato i ricorrenti che il concorso prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale; che con decreto del 6 ottobre 2011 è stata nominata la commissione giudicatrice per la Campania, successivamente integrata e modificata (anche con provvedimenti successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata) e suddivisa in una commissione base e due sottocomissioni; che le prove scritte si sono svolte il 14 e il 15 dicembre 2011; che il 20 gennaio 2012 la commissione ha elaborato i criteri per la valutazione delle prove; che in data 30 ottobre 2012 l’Ufficio scolastico per la Campania ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; che il 7 gennaio 2013 sono iniziati gli esami orali, che peraltro non sono stati condotti nel rispetto delle previsioni del bando, in particolare su tutte le otto aree tematiche previste, ma solo su cinque.
Il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto i ricorsi, avendo rilevato che, per quanto riguarda le censure comuni a tutti i gravami:
- la commissione non ha escluso alcuna materia tra quelle previste dall’art. 8 del bando dalla rosa di quelle da sottoporre ai candidati e ha correttamente condotto la valutazione delle prove orali anche con riferimento alle varie aree tematiche;
- le griglie di valutazione delle prove orali sono state correttamente stabilite, in modo tale che il giudizio finale attribuito al colloquio fosse il risultato di una valutazione complessa, riguardante una pluralità di elementi; la commissione ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha attribuito un livello di eccellenza all’indicatore “E” relativo all’”originalità e spessore culturale e professionale”;
- non sussiste la violazione dell’art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, membro della commissione ed esponente, secondo i ricorrenti, della Federazione lavoratori della conoscenza - CGIL, non è stata designata dai sindacato né risulta scelta in ragione dell’appartenenza ad una organizzazione sindacale, ma è stata nominata per la sua qualificazione professionale, e non può essere considerata rappresentante sindacale ai sensi della predetta norma;
- neppure sussiste il vizio della composizione della commissione sotto il profilo dell’esistenza di un vincolo personale di colleganza o di collaborazione o di docenza in master universitario tra alcuni membri e determinati candidati ammessi alla prova orale, né la violazione dell’art. 35, comma 3, lettera a) del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 per la presenza, tra i membri, del componente supplente Angelo Francesco Marcucci, marito della candidata Rosalia Manesseri;
- la scelta dei commissari rispetta il dettato dell’art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. citato, in quanto la qualifica rivestita dai singoli denota l’idoneità a svolgere il compito assegnato, senza necessità di specifica motivazione.
B) Le sentenze rese sui ricorsi delle professoresse Vadalà, Tagliaferro e Carullo hanno inoltre preso in considerazione le specifiche, ulteriori censure, attinenti alla valutazione delle prove scritte, rilevandone del pari l’infondatezza.
Con gli appelli in esame i ricorrenti hanno riproposto, in sostanza, i motivi dei ricorsi di primo grado.
DIRITTO
Gli appelli possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, prospettando questioni parzialmente uguali ed essendo proposti avverso gli atti della medesima procedura concorsuale.
Essi sono infondati, e può pertanto prescindersi dall’esaminarne l’ammissibilità, contestata sotto diversi profili dai controinteressati.
A) Le censure comuni a tutti gli appelli si appuntano sulla composizione della commissione, per la postulata incompatibilità di alcuni membri.
1) Le censure sono infondate, dato che:
- la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in ragione delle sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile, data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL, all’osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di “rappresentante sindacale”, del quale l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l’appartenenza all’apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo “in rappresentanza” del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. Né una tale appartenenza può essere fatta derivare dalla partecipazione della dottoressa Bonaiuto alla struttura di comparto dirigenti scolastici della Campania, anche evidenziata con i ricorsi, dato che la competenza in materia contrattuale propria di tale organizzazione si esplica nell’ambito di scelte generali, e non attiene alla gestione e alle scelte organizzative e di reale impulso all’attività che, secondo la circolare n. 11 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, condivisibilmente richiamata dal primo giudice, comporta l’incompatibilità prevista dalla norma.
Poiché, comunque, all'accertamento dell'incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell’appartenenza al sindacato, ma dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Bonaiuto, non può ravvisarsi l’illegittimità, sul punto, della composizione della commissione;
- i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012 n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), e come ha rilevato la sentenza impugnata, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica. Per analoghe ragioni non può ritenersi sussistere il vizio dedotto con riferimento al ruolo di docente rivestito dalla dottoressa Alessandra Monda in un corso tenutosi presso l’università degli studi di Salerno (corso non preordinato alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici, ma teso a fornire le competenze di gestione strategica e le conoscenze di base per la funzione dirigenziale della scuola), al quale hanno partecipato alcuni candidati ammessi alle prove orali, né con riferimento alla partecipazione della dottoressa Antonietta Tartaglia quale semplice docente al corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall’ENADIL, alla luce della non contestata, da parte degli appellanti, mancata dimostrazione della partecipazione al corso di candidati ammessi agli orali, rilevata dal Tribunale amministrativo;
- la presenza del dottor Angelo Francesco Marcucci tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell’espletamento delle prove orali: il motivo è anche privo di rilevanza per i ricorsi attinenti al mancato superamento delle prove orali, fase alla quale il dottor Marcucci è comunque rimasto estraneo.
2) Come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita; né la censura svolta, in merito, dai ricorrenti deduce una concreta violazione dei criteri indicati dall’art. 10 del d.p.r. 140 del 2008, per la concreta e specifica carenza della necessaria competenza in capo ad alcuni dei commissari.
3) La ripetuta sostituzione di alcuni commissari è stata dettata dalla necessità di porre rimedio alle dimissioni che si sono via via verificate nella compagine iniziale: del resto, i ricorrenti non dimostrano, né deducono, un concreto effetto causale che tali sostituzioni avrebbero avuto sul mancato superamento della loro prova.
4) I docenti che non hanno superato la prova orale sostengono che il colloquio avrebbe dovuto essere esteso a tutte le otto materie indicate dal bando.
La censura non ha pregio.
L’art. 10 comma 2 del bando (in consonanza con l’art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008) stabilisce che la prova orale sarebbe consistita in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando stesso in relazione alle tematiche di cui all’art. 8: in nessuna parte di tale prescrizione è indicato, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che tutte le aree tematiche avrebbero dovuto costituire distinto e particolare oggetto del colloquio.
Né può ritenersi che la violazione di un tale obbligo sia riferibile all’art. 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che le commissioni esaminatrici, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il senso di tale prescrizione è quello di predeterminare, per tutte le materie d’esame, le domande sottoponibili ai candidati, e di garantire perciò la par condicio tra gli stessi: tale precetto risulta sostanzialmente rispettato dalla commissione, dato che l’interdisciplinarietà postulata dal bando di per sé costituisce garanzia dell’estensione dell’esame, indipendentemente dalla specifica riconduzione delle domande ad una, piuttosto che all’altra, area tematica. La preparazione richiesta al fine del superamento del concorso di cui trattasi, che non attiene all’ambito specifico di particolari competenze tecniche delle quali sia necessario testare il particolare e analitico possesso da parte del candidato (a differenza di quanto avviene per altri tipi di selezione), garantisce, in conclusione, la logicità del metodo scelto dalla commissione e la sua conformità ai parametri normativi.
Per quanto riguarda l’informatica (area “g”) la prova orale richiedeva la verifica della conoscenza dei concetti base dell’informatica e dell’uso delle relative applicazioni nella gestione amministrativa, contabile e didattica. L’art. 10 del bando non prevede, peraltro, che la verifica dell’uso delle applicazioni informatiche mediante l’ausilio di un computer: come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, quindi, la presenza nella commissione e in ciascuna delle sottocommissioni di un esperto informatico ha reso sufficiente il colloquio anche per la verifica della competenza pratica nel campo considerato, tenuto presente che l’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito il d.p.r. 8 settembre 2000, n. 324, invocato dai ricorrenti), nel prescrivere la verifica pratica della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, non necessariamente prescrive l’utilizzo del computer.
Anche questo motivo degli appelli è, in conclusione, infondato.
5) Sempre con attinenza allo svolgimento della prova orale, sostengono gli appellanti l’illegittimità della procedura per essere state nuovamente inserite nelle urne le domande già estratte a sorte, consentendo così la conoscenza delle risposte da parte dei candidati presenti al colloquio. La censura non coglie nel segno, poiché tale alea è insita nel sistema stesso dell’esame orale, soprattutto attesi l’interdisciplinarietà delle prove e l’alto numero dei partecipanti.
6) Del pari non fondato è il motivo che si appunta sull’assegnazione del punteggio al termine di ogni seduta d’esame, e non al termine di ogni colloquio. Tale modalità non configura un’infrazione alle regole del concorso, e corrisponde a criteri di merito distributivo, dato che la preparazione del singolo candidato ben può essere meglio valutata alla luce di quella propria del gruppo esaminato.
7) Non illogico, né altrimenti viziato, appare il criterio adottato dalla commissione che, nel richiedere il punteggio minimo di 21 trentesimi per il superamento della prova orale, ha fissato una soglia più alta di quella raggiungibile con la somma delle sufficienze in tutte le aree tematiche.
B.1) La professoressa Vadalà, che non ha superato le prove scritte, propone inoltre censure attinenti alla correzione di tali prove.
Anche tali censure sono infondate, poiché:
- non sussiste l’inadeguatezza della motivazione del punteggio assegnato dalla commissione agli elaborati. Come ha ricordato il Tribunale amministrativo, sulla scorta di consolidata e condivisa giurisprudenza, il voto numerico costituisce in sé adeguata e sufficiente motivazione del giudizio, espresso in base al un codice diverso da quello letterale in maniera sintetica e specifica, alla luce dei criteri e della relativa griglia di valutazione elaborati dalla commissione nella seduta del 20 gennaio 2012;
- anche infondata è la censura che si appunta sulla presunta disomogeneità tra i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio finale. Decisiva è l’osservazione del Tribunale amministrativo, secondo la quale la prova di resistenza non risulterebbe superata anche a voler attribuire il punteggio preteso dalla ricorrente: ne consegue che le pretese discrasie non hanno comunque avuto un’efficacia causale nella determinazione della contestata esclusione;
- quanto al punteggio di 15/30 e di 18/30 riportato nelle prove scritte, il parere pro veritate depositato in primo grado, secondo il quale la ricorrente sarebbe meritevole di un punteggio almeno pari a 21/30, è del tutto inidoneo a smentirne la correttezza, dato che nei giudizi di valore sulle prove non è consentito, come ha rilevato la sentenza in esame, la sostituzione delle valutazioni di merito espresse dalla competente commissione;
- la circostanza che nel giudizio afferente alla prima prova scritta si affermi l’incompletezza delle analisi e delle sintesi svolte dalla candidata non significa affatto, e non dimostra, che la brutta copia dell’elaborato non sia stata valutata, dato che il giudizio sopra riferito ben si attaglia anche allo svolgimento del compito nella sua interezza; inoltre la mancata trasposizione dell’elaborato in bella copia è comunque indicativa della insufficienza della prova, parametro di valutazione della quale è anche la capacità di completo svolgimento nel tempo prestabilito;
- la traccia delle prima prova scritta, relativa alla elaborazione di un’idea di scuola dell’infanzia e/o di uno dei due cicli dell’istruzione in relazione anche alla predisposizione di un piano di offerta formativa adeguato ai bisogni degli alunni e del territorio non appare né illogica né generica, ed è congruente con l’area tematica individuata dall’art. 8 del bando sub b), inerente alla gestione dell’istituzione scolastica e del piano dell’offerta formativa anche in rapporto al territorio;
- la valutazione minima sufficiente di 21 trentesimi necessaria, secondo il bando, all’ammissione agli orali corrisponde ad una valutazione superiore alla sufficienza in ciascuno degli elaborati: tale criterio corrisponde a quello stabilito dall’art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008, che specifica anche per i dirigenti scolastici il principio per cui nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l’ammissione alla prova orale deve superare la semplice sufficienza. Anche sul punto va, pertanto, condiviso quanto ha ritenuto il primo giudice;
- la circostanza che nel verbale n. 12 non sia riportata la firma di tutti i 13 commissari, invece completa nell’ultima pagina, è del tutto irrilevante al fine della legittimità degli atti di gara;
- il tempo dedicato dalla commissione alla valutazione di ciascun elaborato non è sindacabile, dato che l’indicatore medio sconta la disomogeneità dell’oggetto del giudizio, nell’ambito del quale l’evidenza di assolute insufficienze ben può emergere anche in tempi brevissimi; inoltre, la dedotta insufficienza è stata riferita in modo del tutto generico, e non con attinenza agli specifici elaborati della ricorrente.
B.2) Per i medesimi motivi sopra rilevati sono infondate le censure svolte dall’appellante Tagliaferro che ha raggiunto il punteggio di 21 trentesimi nella prima prova scritta, ma che, anche a voler aggiungere l’ulteriore punteggio rivendicato per la seconda prova, nella quale ha ottenuto 17 trentesimi, non supererebbe la soglia richiesta per l’ammissione agli orali. Quanto alla valutazione della seconda prova, premesso che nessuna rilevanza può avere la consulenza tecnica di parte depositata in atti, come sopra si è detto, vale ricordare che il giudizio espresso dalla commissione non è censurabile nel merito, e che non sussistono, nella fattispecie in esame, i vizi logici o di travisamento estrinseco che ne rendono possibile il sindacato di legittimità.
B.3) Anche le censure svolte dalla professoressa Carullo sono infondate, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alle quali si aggiunge la considerazione della congruenza tra i giudizi sintetici espressi sugli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio analitico descrittivo conclusivo, dato che il divario tra le locuzioni “pertinente in pochissime situazioni” e “quasi sempre pertinente” non è significativa di una contraddizione rilevante ai fini dell’illegittimità pretesa dall’appellante. Quanto alla affermata non integrità dei plichi contenenti gli elaborati, trattasi di circostanza non dimostrata e, anzi, smentita dalle modalità di conservazione di cui è traccia nel verbale n. 50, come ha rilevato il Tribunale amministrativo. Infine, la numerazione assegnata agli elaborati della ricorrente, e la circostanza che essi siano stati corretti dalla stessa sottocommissione che ha esaminato quelli della sorella Assunta non hanno, di per sé, alcuna valenza dimostrativa di una qualche illegittimità nella conduzione del procedimento, né della pretesa violazione dell’anonimato.
In conclusione, gli appelli sono tutti infondati e vanno respinti.
Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.








Postato il Giovedì, 28 agosto 2014 ore 16:27:38 CEST di Salvatore Indelicato
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