La
Legge di riforma dell'istruzione, n. 107/15 prevede, tra le altre cose, un dettagliato
piano per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, riguardante
l'alternanza scuola-lavoro. Nello specifico sono previste, per gli
istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell'ultimo
anno del percorso di studi, almeno 400 ore e, per i licei,
nel triennio, almeno 200 ore. I percorsi di alternanza
devono essere inseriti nei piani triennali
dell'offerta formativa elaborati dalle istituzioni scolastiche.
L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta
durante la sospensione delle attività didattiche e può essere
realizzata anche all'estero.
E' previsto un regolamento, con cui è definita la Carta dei diritti e
dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Le scuole,
inoltre, devono attivare percorsi di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08. Il dirigente scolastico
individua, all'interno di un registro nazionale, le imprese e gli enti
pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi e stipula
con essi apposite convenzioni. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle
arti, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo.
La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, non fa alcun riferimento agli alunni con
disabilità.
In essa si legge che il percorso di alternanza si attiene a quanto
previsto dal D. Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato che i
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Ciò,
naturalmente, sembra indicare che tali esperienze saranno progettate in
misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Non si
ravvisano, però, anche in questo documento normativo, ulteriori
dettagli. L'alternanza scuola-lavoro, dunque, è stata già fissata da
una norma di dieci anni fa ed è già presente in forma sperimentale in
molte realtà scolastiche. Essa rappresenta un'ottima opportunità di
inclusione per i ragazzi con disabilità. Ciò però è possibile solo
individuando scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei
ragazzi. In caso contrario diventa mero atto formale e grande occasione
persa.
A tale coerenza è stato dedicato un recente convegno
realizzato a Napoli dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, dal titolo Il lavoro che fa per me! e dedicato alle
azioni positive volte all'inclusione lavorativa. Non si tratta solo,
infatti, di favorire l'inserimento in situazioni lavorative, ma,
piuttosto, di ricercare quelle specifiche situazioni in cui un ragazzo
con disabilità possa esprimere al meglio le proprie capacità. Questa
finalità, sia pure già indicata nella Legge
n. 68/99, che tutela il diritto al lavoro dei disabili, è stata
infatti troppe volte disattesa e il mondo del lavoro spesso ha
interpretato l'assunzione di una persona con disabilità in termini
assistenziali e non, invece, secondo parametri di inclusione sociale.
Anche la scuola non ha elaborato nel tempo un concreto modello
inclusivo idoneo a favorirne l'inserimento lavorativo, nonostante fosse
previsto dalla Legge n. 104/92.
Vi è l'alternanza scuola-lavoro, prevista ormai da dieci anni ed oggi
confermata da una legge. In essa non vi sono riferimenti specifici per
gli alunni con disabilità. Ci piace pensare che non ve ne siano perché
la legge li include e non perché li esclude.
Disabili.com