Risposte alle
domande piu frequenti sull'organizzazione dei viaggi di istruzione e
visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3
febbraio 2016
Nota
prot.n. 2059 del 14 marzo 2016
FAQ
La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove
responsabilita ai docenti accompagnatori in merito all'organizzazione
dei viaggi di istruzione?
No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti
scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa
lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che
la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di
volta in volta individuata.
I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?
Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha
trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le
responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la
durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le
persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è
solo del conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla
guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale
presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del
dirigente scolastico l'accertamento di detta idoneità. Il Vademecum
elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli
obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a
segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di
senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali
dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al
cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare
alla guida, ecc.).
La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la
precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992?
La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la
validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La
circolare del '92 infatti riguarda diversi aspetti dell'organizzazione
delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione
dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di
partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del
mezzo di trasporto e dell'agenzia di viaggio. Si tratta di una
circolare onnicomprensiva che affronta l'organizzazione della visita di
istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.
Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre
obbligatorio darne comunicazione o richiedere l'intervento della
Polizia stradale?
No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere
l'intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale
può continuare a farlo. La nota informa che c'è la possibilità di
rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla
scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del
mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del
conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi
sulla regolarità degli stessi.
La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica
dell'idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia
stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?
No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta
anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.
Come posso richiedere l'intervento della Polizia stradale?
In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente
utilizzando il numero di emergenza (112 - 113). La compilazione e
l'invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia
Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per
richiedere l'intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il
viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l'itinerario,
che saranno effettuati a campione.
Circolare n. 291 del 14 ottobre 1992
Miur