La pronuncia del Tar Calabria stabilisce qual è, ai fini del sostegno,
il rapporto corretto A rischio il giro di vite sulla spesa inferto dalla Finanziaria
Un prof per ogni alunno disabile
ItaliaOggi 27.10.2009
Gli alunni portatori di handicap grave hanno diritto all'insegnante di sostegno a tempo pieno, ovvero con rapporto 1:1. Anche se la legge finanziaria prevede diffusamente il rapporto part time (rapporto 1:2). È questo il principio affermato dal Tar di Catanzaro con la sentenza 998/2009, depositata il 29 settembre scorso. La pronuncia si inquadra in un vero è proprio filone giurisprudenziale, che rischia di far saltare i conti dell'amministrazione scolastica. Il ministero dell'istruzione, infatti, con la Finanziaria del 2008 (articolo 1, commi 413 e 414) ha disposto un giro di vite sul numero complessivo dei docenti di sostegno, che attualmente tende mediamente al rapporto 1: 2. Ciò vuol dire che vi sono alunni portatori di handicap ai quali non è stato riconosciuto il diritto al docente di sostegno, non perchè non ne avessero bisogno, ma per indisponibilità di docenti. E soprattutto, è diminuito fortemente il numero delle autorizzazioni del rapporto 1: 1. E dunque è diventato molto difficile assegnare a un alunno gravemente handicappato un docente che si prenda cura di lui per tutto il tempo dell'orario di cattedra. Tanto più che dove ciò si verifica, non di rado, è necessario ridurre l'assistenza ad altri alunni meno gravi, assicurando appena il rapporto da 1: a 1: 4. In parole povere, dunque, per avere un docente che si occupi a tempo pieno di un alunno disabile grave è necessario che ad altro docente vengano assegnati contemporaneamente 4 alunni disabili.
Questo stato di cose, però, sta creando molti malumori. Specie tra i genitori degli alunni disabili. Che non sempre, però, dispongono dei mezzi materiali e culturali per far valere i propri diritti davanti al giudice. Non sono rari i casi, specie al Sud, di disabilità che si verificano in famiglie già gravate da un forte disagio sociale, che non sono in grado di sostenere le spese di un giudizio. Resta il fatto, però, che nella stragrande maggioranza dei casi, quando i genitori si rivolgono al giudice, riescono ad ottenere quanto gli è dovuto. Il costante orientamento della giurisprudenza è stato citato anche dal Tar di Catanzaro. I giudici amministrativi hanno spiegato che il diritto allo studio va coniugato con il diritto alla salute, che si pone come un sicuro precetto per il legislatore, il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. Perchè le norme e l'elaborazione costituzionale giungono a classificarlo come un diritto assoluto insuscettibile di affievolimento, che non cede di fronte alle esigenze collettive e non degrada ad interesse legittimo ed il cui correlativo dovere di astensione grava quindi pure sulla pubblica amministrazione, anche se agisce per il conseguimento di fini pubblici. Insomma, quando, l'alunno ha un handicap grave il docente di sostegno va assegnato full time. E se proprio bisogna tagliare bisogna farlo da qualche altra parte.
Il giudice ha affermato, inoltre, «che appare del tutto opinabile che un alunno portatore di handicap grave possa ottenere dal docente o dai docenti non specializzati le stesse competenze degli altri alunni non disabili, laddove la rimozione degli ostacoli all'apprendimento e quindi alla piena realizzazione del diritto all'educazione ed all'istruzione sanciti dalla Costituzione e propugnati dalla legge n. 104 del 1992, siccome dovuti alla patologia dell'alunno, può solo avvenire tramite un mediatore in grado di integrare con le particolari conoscenze dovute alla sua specializzazione quello che è l'insegnamento scolastico ordinario». Nel frattempo, l' Anffas onlus (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) ha chiesto all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ed alla direzione generale per lo studente di disporre una serie di ispezioni presso gli sstituti sicilianio per verificare quale sia l'effettivo trattamento subito dagli alunni con disabilità nelle scuole siciliane. Ciò al fine di verificare se vi sia o meno il rispetto della normativa in materia e di individuare, eventualmente, le relative responsabilità.