Quella del coordinatore di classe è una prassi consolidata nei
vari Consigli di classe sebbene giuridicamente tale figura non
trova riscontro in nessuna normativa. E come sappiamo bene, se un
presunto obbligo non è previsto da nessuna normativa la sua eventuale
“violazione” non è sanzionabile. Tuttavia, non è mai saggio avere
i cosidetti “paraocchi”; ci sono tante cose che in quel “male
necessario” che sono le leggi non sono contemplate ma che possono avere
comunque una loro utilità, quando c’è davvero e siano frutto di una
sincero spirito collaborativo con la scuola in cui si lavora e
scaturiscono da un rapporto di stima e di fiducia reciproche per il
proprio preside e non di certo quando , invece, nascono da
prevaricazioni tipiche di chi non riesce a intrecciare sane relazioni
umane e professionali. Con la prepotenza, da sempre, ma invano, si
crede di sopperire alle proprie mancanze ed ai propri paurosi baratri
umani; specie nel campo del lavoro dove sempre più facilmente si pensa,
in modo errato, che una briciola infinitesimale di potere
equivalga a poter avere (e mettere) tutti sotto i propri piedi.
Quindi, sulla scorta di tali riflessioni, la figura del
coordinatore di classe è senz’altro utile anche se non prevista da
nessuna normativa ma il consenso ad accettarne l’incarico rimane
comunque soggettivo, contrariamente a quello di presidente del
consiglio di classe in delega del preside e di segretario dello stesso
che sono invece ruoli previsti nel Testo Unico, distinti e
separati.
Tutt’altra cosa, completamente assurda, invece,è attribuire il
coordinamento di più classi, secondo ambiti disciplinari, allo stesso
docente. La ratio del coordinatore di classe prende infatti spunto
dall’art. 5 comma 6 del T.U. che afferma testualmente che
“le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico
e dei rapporti interdisciplinari spettano al CONSIGLIO DI CLASSE con la
sola presenza dei docenti.” Va da sé che quella del coordinatore è nata
posteriormente come consuetudine e come figura d’ausilio
verso quel compito di coordinamento didattico che il legislatore
afferma appartenere all’intero consiglio di classe . E poiché, a rigor
di logica, il consiglio di classe può avere solo la competenza
specifica di una ed una sola classe di conseguenza ciò vale anche
per il coordinatore che ne rappresenta un “semplificatore” ed una
sintesi del suo compito specifico.
Certo, ci si sente anche un po’ stupidi a dover specificare simili
ovvietà anche di carattere puramente … lessicale prima ancora che
scolastico: con quale coraggio si può chiedere di coordinare le classi
degli altri?! Eppure sembra che anche ciò avvenga…. Sicuramente
da parte di chi non solo ignora completamente le più elementari
normative scolastiche ma soprattutto dimostra di non operare,a diversi
livelli, secondo competenza e professionalità ma con tutto
l’intento tipico di chi stia a scuola da “turista per caso”.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it