Inizialmente, la misura del riconoscimento dell'anzianità è:
a) quattro anni per intero e i due terzi dell'anzianità che eventualmente eccede, ai fini giuridici ed economici;
b) il rimanente terzo ai soli fini economici.
L'anzianità giuridica ed economica è valida per i passaggi di fascia stipendiale; quella utile ai soli fini economici è valida per gli stessi passaggi al compimento dell'anzianità prevista per i diversi ordini di scuola.
Con gli ordinamenti retributivi introdotti dal CCNL 1995, che hanno abolito gli aumenti biennali, al personale che ha avuto la ricostruzione di carriera prima dell'1/1/1996, l'inserimento nelle fasce stipendiali è stato effettuato in base all'anzianità complessiva posseduta al 31/12/1995, sia quella utile ai fini giuridici ed economici che quella utile ai soli fini economici. Per le ricostruzioni successive al 31/12/1995, invece, l'inquadramento nelle classi di anzianità si effettua considerando temporaneamente solo l'anzianità giuridica ed economica. L'anzianità utile ai soli fini economici viene riconosciuta più tardi al maturare dell'anzianità giuridica ed economica prevista per i diversi ordini di scuola: al compimento del 16° anno ai docenti laureati di scuola secondaria superiore, dopo il 18° anno agli altri docenti (infanzia, primaria, media, diplomati di scuola secondaria superiore). L'anzianità cosi rideterminata è utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive.
Requisiti per la valutazione
I servizi si riconoscono solamente per anno scolastico intero, a prescindere dal numero di ore d'insegnamento settimanali, e a condizione che abbiano avuto la durata prescritta per la validità dell'anno scolastico. Il servizio prestato è valutato anno intero se ha raggiunto complessivamente la durata minima di 180 giorni, oppure sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali. Per la validità dell'anno scolastico vengono sommati i periodi di servizio prestati in scuole dello stesso ordine anche se di grado diverso, ma non i periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine.
Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, i principali servizi non di ruolo e di ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono quelli prestati in qualità di insegnante:
- nelle scuole secondarie statali o pareggiate (si escludono quindi i servizi prestati nelle scuole parificate, paritarie o legalmente riconosciute);
- nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie; non sono riconoscibili invece i servizi prestati nelle scuole materne/dell'infanzia.
Per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, sono riconoscibili i servizi prestati:
- nelle scuole elementari/primarie statali o parificate/paritarie, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sono esclusi i servizi prestati nelle scuole paritarie o legalmente riconosciute);
- nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
- il servizio prestato nelle scuole materne/dell'infanzia statali o comunali con nomina approvata dal Provveditorato agli Studi.
Il servizio è utile se prestato in possesso del titolo di studio prescritto. Il servizio su sostegno senza il titolo di specializzazione è riconoscibile, se prestato col possesso del titolo di studio richiesto. Agli insegnanti di religione immessi in ruolo su posto comune è riconosciuto il servizio di iRC in presenza dei requisiti essenziali.
Sono riconosciuti ai fini della carriera in sè e per sè (ossia utile ai fini giuridici ed economici) il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva, nonchè l'opera di assistenza tecnica prestata in Paesi in via di sviluppo, prestati prima dell'immissione in ruolo. Inoltre, al personale che si trova in particolari situazioni (considerate meritevoli dall'ordinamento), sono attribuiti benefici sotto forma di incrementi dell'anzianità o aumenti di stipendio.
Personale docente neo-immesso in ruolo
Al personale docente che sia stato assunto con un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di prova e dell'anno di formazione, è corrisposto lo stipendio iniziale. Dopo il superamento del periodo di prova il docente può chiedere il riconoscimento dei servizi non di ruolo valutabili ai fini della carriera e del trattamento economico. Per effetto di tale riconoscimento, il suo stipendio potrà aumentare a decorrere dal momento stesso della conferma in ruolo, senza effetto retroattivo.
La domanda di ricostruzione è un diritto che può essere sempre esercitato dall'interessato entro i termini previsti dalla normativa. Se la richiesta è presentata oltre il decimo anno dalla data della conferma in ruolo, il diritto alla ricostruzione è prescritto; gli stessi servizi però restano validi ai fini pensionistici. Il diritto a percepire eventuali arretrati ha invece prescrizione quinquennale, di conseguenza decorre dal quinto anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda.
Il blocco delle retribuzioni e dell'anzianità
A margine di quanto è stato appena detto, è necessario ricordare che, per effetto dell'art. 9 della legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, per tutti i pubblici dipendenti è stato disposto il blocco degli aumenti stipendiali delle anzianità del triennio 2010-2012; per il personale della scuola perciò gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della progressione di carriera e della maturazione degli scatti di stipendio. L'utilità degli anni 2010 e 2011 è stata tuttavia recuperata (cfr. D.I. n. 3 del 14/1/2011, comma 83 dell'art. 4 della legge 183/2011 e, infine, CCNL del 13/3/2013); in definitiva rimane ancora il blocco dell'anzianità maturata nel 2012.
ALLEGATI
da www.gilda.it