La legge n° 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 č risultata pari al 3,0%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2012 30 giugno 2013 con il predetto indice.
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