In alcune scuole
si svolgono dei veri e propri controversie sulle modalità di conduzione
e di gestione delle assemblee studentesche basate spesso sul nulla o
meglio su pregiudizi strumentali.
1 Questione sui doveri di vigilanza dei docenti.
Spesso i docenti trascurano i doveri di vigilanza posti a loro carico
sostenendo addirittura che la loro presenza durante l’assemblea sia in
contrasto con la libertà di discussione degli studenti.
L’argomentazione oltre ad essere speciosa è destituita di qualsiasi
fondamento; l'articolo 2048 del codice civile e le altre norme (in
particolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) prevedono
obblighi di vigilanza. L’art. 2048 c.c. prevede che “ i precettori e
coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza….le persone indicate dai commi
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non avere potuto impedire il fatto”.
E’ principio pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di vigilanza è
strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato
esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi
a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali
scolastici.
Sulla vigilanza durante le assemblee di Istituto è intervenuto
l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con la nota 2561 del 24
aprile 2007.
La Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03 impone l'obbligo di verificare
la presenza dei docenti e degli alunni.
Anche per le assemblee svolte al di fuori dei locali è stato altresì
ritenuto operante l'obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli
alunni nei locali in cui l'assemblea si svolgerà e conseguente
vigilanza durante il suo svolgimento) in quanto, trattandosi di
attività didattica a tutti gli effetti,
Pertanto la scuola è tenuta alla vigilanza: il dovere in capo al
dirigente, quale rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica di
vigilare sulla incolumità degli alunni
2- Funzionamento dell’assemblea studentesca
Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le norme
per l’esercizio del diritto all’assemblea degli studenti a livello di
classe, di corso e di istituto. L'assemblea di istituto deve darsi un
regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione
al consiglio di istituto.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono
essere preventivamente presentati al preside che le autorizza
esplicitamente. Non è consentita una semplice comunicazione a cui non
faccia seguito esplicita autorizzazione del preside fornita in genere
attraverso una circolare pubblicato sul sito web della scuola in
maniera tale che i genitori ne vengano a conoscenza.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione
del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
3- Durata dell’assemblea studentesca
Il dirigente scolastico fissa di volta in volta un orario di
riferimento - concordandolo con i promotori dell'assemblea - e ne da
comunicazione con la stessa circolare con cui autorizza lo svolgimento
della riunione.
In caso di esistenza di succursali la soluzione migliore è quella di
prevedere lo svolgimento di assemblee parallele e distinte nelle
diverse sedi. Si potrebbe autorizzare qualcuno degli studenti promotori
dell'assemblea principale a partecipare all'assemblea della succursale,
per assicurare il coordinamento. Oppure rinunciare a far svolgere la
prima ora di lezione in succursale (in quanto questo comporta
l'assunzione di responsabilità per il trasferimento in sede) e dare
appuntamento agli alunni della succursale direttamente in sede per
l'ora di inizio prevista.
Nessuno degli studenti si può allontanare dalla scuola prima
dell’orario stabilito per la terminazione dell’assemblea. E’ evidente
la responsabilità del dirigente scolastico rispetto ad un alunno che si
sia allontanato; è evidente che un conto è se il minore si è
allontanato eludendo un servizio di vigilanza comunque predisposto ed
attivo, un altro è se dovesse risultare che non era stata predisposta
alcuna forma di vigilanza.
E’ ovvio che questa lettura del complesso normativo urti contro le
abitudini consolidate, che fanno considerare i giorni di assemblea come
giorni di vacanza supplementare, non meno per gli studenti che per il
personale docente: ma ciò non toglie che – in caso di contenzioso,
soprattutto se relativo a danni personali arrecati o subiti – il
dirigente che avesse preventivamente rinunciato ad avvalersi delle
risorse umane affidategli,per evitare tensioni o conflitti
interpersonali o sindacali, finirebbe con l’assumere per intero ed in
esclusiva la responsabilità dell’evento.
Si tratta quindi, in qualche modo, di scegliere su quale versante
accettare l’assunzione di rischi.
Salvatore
Indelicato