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Riforma: Legge di stabilità 2015. Misure riguardanti la scuola

Ministero Istruzione e Università
Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola
La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese.
In questo modo si vuole rafforzare l’offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l’autonomia scolastica. Le risorse stanziate sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nonché per i vincitori e gli idonei del concorso 2012, al fine di poter finalmente realizzare l’organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell’attività didattica sia al potenziamento dell’offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.
Il piano assunzionale da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili anche in relazione alle ricostruzioni di carriera, consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d’infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell’accesso all’insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico.
Le risorse stanziate saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all’alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.
Art. 21
 (Pubblico impiego)
1. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015”.
L’intervento di cui al comma 1 comporta la proroga anche per l’anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015- 2017 al 2016-2018.
 
 2.        All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “ per gli anni 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018”.
La disposizione di cui al comma 2 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
 
3.         Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, cos“ come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il comma 3 concerne la proroga delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest’ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l’anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.
 
10.       Le somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
Si dispone, altresì, al comma 10, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014.
 
 
Art. 28
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
 
1.         L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall’anno 2015, per la quota afferente alle spese di funzionamento.
Comma 1. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. Al riguardo, si rappresenta che la Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall’EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell’audit, ha riconosciuto la Scuola per l’Europa di Parma come scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuola Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano.
 
2.         L’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall’esercizio 2015.
Comma 2. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997).
 
3.         All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all’entrata dello Stato rimane acquisita all’erario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitàà e della ricerca e a valere sulle disponibilitàà di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato”.
Comma 3. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.
 
4.         A decorrere dal 1° settembre 2015,l’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: “Articolo 307. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.”.
Comma 4. La norma modifica l’articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole.
A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l'avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall’insegnamento.
 
5.         A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.
Comma 5. La norma, in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell’organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.
 
6.         All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
7.         Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.
Commi 6-7. La norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.
 
8.         A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
 
a)         personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le
istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
b)        personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c)         personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla
sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.
Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Commi 8-9. Sempre in considerazione dell’attuazione dell’organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. In particolare al comma 11 è previsto che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L’unica eccezione è prevista per le scuole più piccole
il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest’ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità. Con riferimento al personale docente, il comma 9 prevede, in particolare, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell’organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.
9.         Ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
 
10.       Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a)         una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
b)        una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all’anno scolastico
2015/2016.
Commi 10. La norma prevede una complessiva ridefinizione dell’organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell’ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e di incremento dell’efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l’attività del personale ATA. A tal fine la norma di cui al comma 11 stanzia 10 milioni di euro da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.
11.       Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, a autorizzata per l’anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.
12.       Dall’attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e 50,7 milioni a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari ad euro 10 milioni, a utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Comma 12. La disposizione prevede che dall’attuazione del comma 10 devono derivare economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e 50,7 milioni per l’anno 2016.
 
13.       L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle Università e dalle istituzioni dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica a ridotta di euro 700.000 a decorrere dall’anno 2015.
Comma 13. La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell’andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.
14.       Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a.         l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b.         il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Comma 14. La norma abroga la disposizione che prevede un’autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.
 
15.       Il secondo periodo del comma 1333 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a abrogato. Le risorse finanziarie già destinate all’intervento di cui all’articolo 1, comma 1333, della citata legge, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e possono essere destinate alle medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 1333, della citata legge. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.
Comma 15. Interviene su un’autorizzazione di spesa finalizzata all’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (istituto Erzelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all’originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all’interno del complessivo piano quindicennale.
16.       Il Fondo di finanziamento delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ridotto di euro 34 milioni per l’anno 2015 e di euro 32 milioni a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura delle università. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
Comma 16. La riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per il 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 si inserisce all’interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all’acquisto di beni e servizi.
 
17.       La somma di euro 140 milioni, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all’esito della chiusura della gestione stralcio del F.S.R.A. sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (F.F.O.).
Comma 17. Prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell’IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p.A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l’edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.
 
18.       Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinate al funzionamento delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto Fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.
Comma 18. Riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
 
19.       A decorrere dal 1¡ gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l’incarico di Presidente delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle suddette Istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente norma, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari ad euro 1.450.000,00 a decorrere dall’anno 2015.
Comma 19. La norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell’indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.
20.       I compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari ad euro 916.000 nell’anno 2015 ed euro un milione a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo è ridotto in pari misura.
Comma 20. La norma si pone nell’ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.
 
21.       Il Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura degli enti di ricerca. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
Comma 21. La riduzione di 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all’interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all’acquisto di beni e servizi. Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell’articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.). Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque
interamente assorbita da un incremento dell’efficienza nella gestione amministrativa.
 
22.       A decorrere dal 1¡ gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è individuato in 190 unità inclusive della dotazione relativa l’Organismo Indipendente di Valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
Comma 22. La disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.
 
23.       All’articolo 1, dopo il comma 616-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente comma:
“616-ter Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all’articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti, di cui al comma 616-bis, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l’intervento dei Fondi strutturali.”.
Comma 23. La norma prevede che i controlli di primo livello sull’utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all’Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello.
 
24.       Alla fine dell’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inserite le seguenti parole ”, ferma restando la destinazione per l’anno 2014 al Fondo ordinario per gli enti di ricerca per le esigenze dell’istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all’articolo 19 comma 5-bis del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro.”.
Il comma 24 prevede, nell’ambito delle annuali riassegnazioni delle somme rivenienti dalle contabilità speciali scolastiche non versate all’entrata del bilancio dello Stato, ferme restando le determinazioni assunte per l’anno 2014, il versamento di un importo nel limite di 10 milioni di euro all’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), la destinazione di 5 milioni di euro per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.
 
25.       Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con la dotazione di euro 10 milioni nell’anno 2015. Il riparto del fondo é disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Col medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All’onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondete riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
Il comma 25 istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione per l’anno 2015, di euro 10.000.000; rinvia, inoltre, il riparto del predetto Fondo ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’individuazione dei beneficiari delle somme e i criteri e parametri per il riparto della somma tra gli stessi; all’onere derivante dalla previsione di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
 
26.       Al fine di una piena attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione dell’istruzione scolastica, l’INVALSI 6 autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.
Il comma 26 consente all’INVALSI di completare, attraverso un piano straordinario di assunzione, la dotazione organica attraverso la copertura di tutti i posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di dare piena attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione, che non potrebbe essere messo a regime senza il personale necessario. La valutazione costituisce infatti la leva indispensabile per un processo che mira alla trasparenza dei dati e delle informazioni, anche ai fini di una politica di premialità delle scuole e del relativo personale.
27.       All’onere conseguente alle procedure di cui al comma 26, pari ad euro 593.000 per l’anno 2015 e 692.000 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Ai sensi del comma 27, all’onere derivante dalla previsione di cui sopra, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.
 
28.       Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo 6 inserito il seguente: ÒA decorrere dall’anno 2015, le Università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell’anno precedente riferite ai ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della citata legge,già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma,”.
29.       Al secondo periodo dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,le parole: Ò lettera b)Ó sono soppresse.
I commi da 28 a 30 disciplinano le facoltà assunzionali delle Università, con particolare riferimento ai ricercatori.In particolare, il comma 28 consente alle Università che sono in una situazione finanziaria solida, cioè le cui spese di personale sono inferiori all’80 per cento delle entrate ordinarie, di sostituire, alla cessazione dei relativi contratti, i ricercatori a tempo determinato “di tipo a” già assunti a valere sui punti organico, con altrettanti ricercatori di “tipo a” o di “tipo b”, senza incidere sulle facoltà assunzionali. Il comma 29 mira a rendere più flessibile, in
materia di assunzioni, il rapporto tra i professori di prima fascia e ricercatori a tempo determinato.
 
30.       Si applicano alle università le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 30, inoltre, estende anche alle Università la regola, già in vigore per le altre Pubbliche Amministrazioni, che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente possono essere accumulate per un triennio, in caso di utilizzo non integrale in ciascun anno.
31.       All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)         le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;
b)        dopo le parole Ò debitamente certificati Ó sono aggiunte in fine le seguenti: Ò ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015”.
Ai sensi del comma 31, vengono apportate alcune modifiche in disposizioni in materia di edilizia scolastica.








Postato il Sabato, 25 ottobre 2014 ore 10:41:45 CEST di Salvatore Indelicato
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