La
gran cassa della sinistra che approfittava per attaccare il governo
inviso e il
ministero gestito dalla Lega e spingeva per la decisione estrema
facendo
pressione politica sui giudici del Tar Lazio, Il Tribunale
Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),
che puntualmente, sensibili alle sirene, emanavano nella camera
di
consiglio del giorno 2 luglio 2019, relatore il
dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti
i difensori, la sentenza N. 08655/2019 REG.PROV.COLL. N. 06233/2019
REG.RIC.
Perché
invece di limitarsi ad accogliere il ricorso della prof.ssa Maria
Petrilli , i
giudici si sono spinti tanto avanti da demolire con la ruspa tutta la
procedura
concorsuale dagli scritti in avanti?
Ragioni
politiche, come dimostrato dal fatto che su ben 11 punti di lamentele
dell’avv.
Marone ne hanno accettato solo uno e quello meno significativo e
importante,
anzi proprio specioso; punto che verrà in sede di ricorso sicuramente
rivisto.
Le
censure della ricorrente riguardavano
(riportiamo da una scheda della Cisl scuola):
- la
censura della ricorrente secondo la quale il voto numerico non
sintetizza adeguatamente il giudizio della commissione per mancanza di
oggettivi parametri di valutazione. Il Tar ritiene infondata la
censura in quanto la commissione disponeva di chiari e dettagliati
parametri
- la
denuncia di inadeguatezza del funzionamento del software in occasione
della prova scritta. Il TAR ritiene infondata la censura per
mancanza di prove oggettive sulle denunciate disfunzioni
- la
censura riguarda un difetto di imparzialità dovuto al condizionamento
imposto dalla conoscenza della valutazione dei quesiti relativi alla
padronanza della lingua inglese preventivamente alla valutazione dei
restanti quesiti. Il TAR dissente dalla censura avanzata
ritenendo ininfluente ai fine dell’imparzialità la correzione delle
prove automatiche prima di quelle soggette a margini discrezionali
- la
censura riguarda l’effettuazione della prova in date differenti per i
candidati della Sardegna. Il TAR respinge la doglianza in quanto
riconosce che in casi di eccezionalità si possa derogare al principio
di unicità della prova
- la
censura riguarda la violazione del principio dell’anonimato nella
procedura di abbinamento del codice personale alle generalità del
candidato. Il TAR respinge la censura in quanto priva di
fondamento
- la
censura riguarda la mancanza di apposizione della data da parte delle
sotto-commissione nei verbali di correzione delle prove scritte. Il
TAR ritiene priva di fondamento la doglianza in quanta trattasi di mera
irregolarità ininfluente sulla corretta valutazione
- la
censura riguarda la disomogeneità nelle condizioni di svolgimento della
prova scritta relativamente alla vigilanza e all’uso dei testi ammessi.
Il TAR respinge la doglianza
- la
censura riguarda la disomogeneità della percentuale degli ammessi e del
voto medio attribuito tra le diverse sottocommissioni. Il TAR
respinge la doglianza
- la
censura riguarda l’erronea compilazione di due quesiti. Il TAR
respinge e si pronuncia sulla insindacabilità dei giudizi
tecnico-discrezionali salvo illogicità e irragionevolezza accertate
- la
censura riguarda la composizione del comitato tecnico-scientifico per
la presenza di componenti incompatibili. Il TAR respinge la
doglianza
- la
censura riguarda la regolarità della seduta del 25 gennaio 2019 nella
quale sono stati definiti i criteri per la valutazione delle prove
scritte. A tale riunione hanno partecipato anche componenti delle
sottocommissioni che risultano in condizione di incompatibilità. Il
TAR accoglie la doglianza ritenendo che la presenza illegittima di
membri incompatibili si riverbera a cascata sull’operato di tutte le
commissioni in quanto i criteri di valutazione e di attribuzione dei
punteggi definiti in quella sede erano stati adottati da un organismo
illegittimamente formato con conseguente annullamento in toto della
procedura concorsuale
Su
11 doglianze il TAR ne riconosce fondata una sola, riguardante la
presenza di
membri incompatibili in tre commissioni. Tale presenza nella seduta in
cui sono
stati definiti i criteri di valutazione della prova scritta
compromette,
secondo il TAR, l’intera procedura
A
questo punto il MIUR cerca di correre ai ripari ricorrendo al Consiglio
di
Stato chiedendo la sospensiva della sentenza del TAR, cioé la riforma
della
sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Terza) n. 8670/2019, concernente: corso-concorso nazionale per il
reclutamento
di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n.
1259. In
caso di sospensiva e in attesa del pronunciamento di merito, sarà
possibile
proseguire nelle operazioni conclusive del concorso, compresa
l’approvazione
della graduatoria di merito e l’assunzione dei vincitori.
Si
ingaggia a questo punto un’azione sindacale e anche individuale da
parte dei
soccombenti sia ad adiuvandum sia con costituzione autonoma dal MIUR,
per
costituire una massa critica di azione di contrasto al Tar Lazio.
Un’azione
decisiva tra gli altri viene intrapresa dal giovane sindacato dei
dirigenti
scolastici UDIR che con il suo Ufficio legale gestito dall’avv. Sergio
Galleano
, tempestivamente costituitosi in giudizio per tutelare i diritti dei
vincitori
del Concorso bandito con DDG del 23 novembre 2017, ha ottenuto il
risultato
tanto atteso: la sospensione del provvedimento del Tribunale
Amministrativo, in
modo da far concludere le procedure concorsuali e le procedere alla
nomina dei
vincitori fin dal 1° settembre, in un momento tanto importante visto
che una
scuola su quattro sarebbe stata senza dirigente. Marcello Pacifico
(Udir):
Siamo stati i primi a richiedere la
sospensione
della sentenza di annullamento del concorso con
ricorso n.
5742 dell’avv. Sergio Galleano (poi seguito dal ricorso n. 5764 del
MIUR e
dell’avvocatura dello stato sempre in ritardo) e grazie al nostro
operato i
vincitori del concorso DS vedranno riconosciuti i loro diritti, ne
siamo
pienamente convinti.
Il
Consiglio di Stato ha riunificato le varie costituzioni dei vari
soggetti sindacali
e del MIUR ed ha proceduto ad ordinanza positiva.
“L’azione
legale a tutela di chi si è sottoposto alla procedura concorsuale e ha
superato
tutte le prove al momento è risultata vincente – commenta Marcello
Pacifico,
presidente Udir –. Dal 1° settembre i candidati che entreranno in ruolo
potranno finalmente coprire quel fabbisogno di organico che da anni
registriamo
nella dirigenza della scuola pubblica con posti vacanti dati in
reggenza.
Annullare l’intera procedura non era la soluzione più consona e per ora
il Consiglio
di Stato ci ha dato ragione”.
La
Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha pronunciato in data 11 luglio
2019, in
sede giurisdizionale, diverse ordinanza identiche e cioè Ordinanza
3512 nei confronti del ricorso n.
5742 proposto dall’UDIR con l’avv. Segio Galleano e l’Ordinanza 3514
(pubblicata il 12 luglio) con la quale accoglie l’istanza cautelare
proposta
dal Miur con ricorso n. 5764 , avverso
la sentenza del Tar Lazio dello scorso 2 luglio con la quale si
annullavano le
procedure relative alle prove scritte del concorso a posti di dirigente
scolastico.
Il
Consiglio di Stato con l’Ordinanza UDIR n.3512 , che è
stata la prima ordinanza in termini temporali, poi ribadita
dall’ordinanza 3514 del MIUR, sospende “l’esecutività della statuizione
di accoglimento
contenuta nella sentenza impugnata” e fissa al contempo l’udienza
pubblica per
la discussione del ricorso nel merito al 17 ottobre 2019.
Il
ministro Bussetti ha già dichiarato che “si procederà ora senza indugio
con la
pubblicazione della graduatoria e le assunzioni”.
L'adesione
all'appello promossa da UDIR con ricorso n. 5742 dell’avv. Sergio
Galleano, è
gratuita. Solo in caso di esito favorevole del contenzioso, i
ricorrenti
dovranno versare a Udir la cifra forfettaria di 150 Euro, secondo le
modalità
che saranno comunicate successivamente dal sindacato. I ricorsi sono
riservati
ai soli iscritti UDIR. Il mancato rinnovo/perfezionamento
dell'iscrizione
comporta la decadenza della convenzione con il legale e la conseguente
cessazione delle tariffe agevolate destinate ai soci UDIR; in questo
caso, il
ricorrente potrà continuare l'iter del ricorso, ma il legale assegnato
potrà
richiedere il pagamento di parcella per la propria prestazione
professionale in
base alle normali tariffe professionali vigenti.
Riaperte
le adesioni al 9 settembre per la costituzione in giudizio in vista
dell’udienza di merito. Lo studio legale Sergio Galleano del giovane
sindacato,
che ha ottenuto il provvedimento d’urgenza n. 3512, chiederà
l’annullamento
della sentenza del Tar Lazio. Il presidente nazionale Udir Marcello
Pacifico
invita il Miur a controllare le auto-certificazioni dei titoli in vista
della
pubblicazione delle graduatorie finali utili per la scelta delle sedi a
livello
nazionale. Giallo sugli idonei che hanno superato le prove, ma non si
troveranno tra i primi 2.900. Perché non inserirli nelle graduatorie di
merito?
Intanto, a Tivoli, in 200 vincitori si sono preparati ad aprire, nei
nuovi
ruoli di dirigente scolastico, le scuole il prossimo 1° settembre.
Salvatore
Indelicato
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