Domanda
Si può usare un registratore digitale privato non autorizzato di proprietà verbalizzante (componente genitori) del Consiglio di Circolo durante gli incontri? Premetto che il registratore non viene depositato a scuola, ma portato via, non c'è delibera nè tanto meno un regolamento che lo preveda. Al registratore si sono opposti quattro componenti del Consiglio. Inoltre, il verbalizzante ha rifiutato di consegnare copia delle trascrizioni integrali, richieste ai sensi della legge 241/90, per esercitare il diritto di difesa in seguito ad un contenzioso nato in seno al consiglio. Lo stesso ha consegnato dopo reiterate richieste solo il verbale ed il Cd. Di chi è la responsabilità della mancata consegna delle trascrizioni integrali? Vi è un rimpallo. La Dirigente scolastica rimanda alla Presidente e quest'ultima al verbalizzante (ma sono d'accordo). Dove va trascritto il verbale e il registratore può essere portato via da scuola? Non c'è violazionme di privacy?. Tra l'altro la Presidente ha riferito in seno al Consiglio che le trascrizioni avvengono con l'aiuto della famiglia a casa del consigliere verbalizzante.
Risposta
La Corte di Cassazione a sezioni unite penali, con sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003, ha sancito la liceità delle registrazioni fonografiche di qualsivoglia tipologia di colloquio, atteso che si tratta di mera documentazione di supporto che può essere fatta valere anche come prova in giudizio. Altra cosa è invece il processo verbale che ha la funzione di documentare la manifestazione di volontà dell’organo collegiale e dunque può essere redatto anche in forma succinta. Esso va steso seduta stante oppure in un secondo momento, ma non oltre la successiva seduta dello stesso organo collegiale. In questo caso la registrazione può essere utile per prevenire contestazioni (nota M.P.I. Ufficio Decreti Delegati 1430/82).
da treccani.it