Risposta
Il trattamento di fine rapporto va liquidato al termine di ogni incarico di supplenza non inferiore a 15 giorni continuativi nellarco di un mese. Tale diritto sorge allatto della cessazione dal servizio o, comunque, se si verifica linterruzione anche di un solo giorno prima dellinstaurarsi di un altro rapporto di lavoro. Il Tfr va corrisposto dufficio senza necessitą da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto č soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dallart. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il dies a quo, salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto (si veda la circolare ministeriale 121/2002).
DA TRECCANI.IT