Un docente con un
rapporto di impiego continuativo con la Pubblica Amministrazione non
può esercitare la professione di avvocato in cause che vedano come
parte la P.A., in generale, e la Scuola, in particolare. Lo
stabilisce l’art. 1, comma 56 bis, della Legge n. 662 del 23 dicembre
1996 e lo ribadisce, con la nota 6133 del 15 marzo 2010, la Direzione
Generale per la Sicilia. (di Lara La Gatta)
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Infatti “ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti
incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi
dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle
quali sia parte una pubblica amministrazione".
La legge, tuttora vigente, non consente, quindi, al docente con un
rapporto di lavoro continuativo di svolgere l’attività forense in cause
in cui una delle parti sia la P.A. o la Scuola.
Un diverso comportamento sarebbe, infatti, contrario agli obblighi di
lealtà e fedeltà del pubblico dipendente.
Oltre alla rilevanza sul piano disciplinare, la violazione di tale
divieto incide anche sulla validità del contraddittorio ed è rilevabile
in ogni fase del procedimento giudiziario e, comunque, dovrà essere
eccepita ogni volta che la Scuola è chiamata in giudizio.
A tal fine, la Direzione Generale del Miur invita dirigenti scolastici
e UU.SS.PP. ad acquisire, da parte dei docenti che esercitino la
suddetta attività, la dichiarazione esplicita di astenersi
dall’assumere il patrocinio in cause nelle quali sia convenuta
un’Istituzione scolastica statale o l’Amministrazione scolastica.
I comportamenti illegittimi accertati dall’Amministrazione saranno
soggetti a procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 69 del D.L.vo
n. 150/2009.
Diverso è il caso, invece, del docente a tempo determinato.
Recentemente, infatti, il Consiglio Nazionale Forense si è così
espresso circa la condizione di un iscritto, il quale, svolgendo
l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di
istruzione secondaria, era stato diffidato dal locale dirigente
dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale
di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro
l’amministrazione scolastica di appartenenza:
“Il professionista che svolga l’attività di professore di materie
giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è
iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge
non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla
possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi
cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti
servizio come professore a tempo pieno).
Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che
l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri
insegnanti”. (Parere 25 novembre 2009, n. 47)
La Commissione Consultiva ha altresì ricordato che l’avvocato ha
comunque il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse ed è
soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle
informazioni acquisite in dipendenza dal mandato. Pertanto,
l’interessato dovrebbe prestare particolare attenzione ad evitare gli
incarichi professionali che comportino un concreto rischio di
commettere illeciti deontologici. E comunque l’operato del
professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della
vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente. La Tecnica della scuola