La Corte di
Cassazione con sentenza n. 17234 del 22 luglio 2010, ha ristabilito la
parità di trattamento tra insegnanti precari e insegnanti a tempo
indeterminato nella scuola, in tema di fruizione dei congedi parentali.
La sentenza ha riguardato una insegnante precaria toscana che chiedeva
al Ministero dell’istruzione gli arretrati di stipendi non versati per
il periodo di maternità. Infatti, il Miur, aveva riconosciuto
all’insegnante in congedo di maternità, solo l’80% della retribuzione.
Secondo il Ministero, la disciplina contrattuale del 2001 non
doveva essere applicata ai docenti precari poichè, aveva uno specifico
riferimento al personale a tempo determinato riconoscendo solo a quello
‘di ruolo’ il diritto allo stipendio intero. Per gli insegnanti precari
quindi si doveva applicare il CCnl del 1995.
Per gli Ermellini invece, il CCNL del 2001 parla di congedi per
maternità e parentali “con riferimento comune a tutto il ‘personale
dipendente’ attribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori il miglior
trattamento previsto senza specificazione nè distinzione alcuna
all’interno del personale stesso”.
Il contratto nazionale 2001, continua la Corte, va a sanare la
differenza di trattamento contenuta nel contratto del 1995 tra precari
e insegnanti di ruolo: le norme contenute nel contratto 2001 “sono
dirette a tutto il personale dipendente senza distinzione alcuna tra
personale a tempo indeterminato e determinato”, quest’ultimo “nei
limiti della durata della nomina”.
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