Le norme
caratterizzanti, quelle che contengono i principi fondamentali della
Buona Scuola, sono costituzionalmente legittime. Lo conferma la
sentenza della Corte Costituzionale numero 284 del 22 novembre 2016
depositata ieri.
La Corte è intervenuta a seguito del ricorso da parte di due Regioni,
Veneto e Puglia. Il ricorso presentato dal Veneto è stato rigettato. La
Corte ha invece accolto 2 dei 14 punti sollevati dalla Puglia che
riguardano il comma 153 (Scuole Innovative) e il comma 181 (la delega
sullo 0-6) della Buona Scuola.
Per quanto riguarda il comma 153 l’illegittimità costituzionale non
riguarda l’edilizia scolastica nel suo complesso, ma appunto lo
specifico comma, nella parte in cui non prevede che sia sentita la
Conferenza Unificata per il riparto delle risorse relative alla
procedura per la realizzazione di scuole innovative. Tuttavia, il
Ministero dell’Istruzione, il 5 agosto 2015 ha ripartito quelle risorse
e successivamente avviato il concorso per le scuole innovative sentendo
la Conferenza Unificata, sanando di fatto il vizio procedurale rilevato
dalla Corte. Pertanto la procedura è conforme con quanto affermato
nella sentenza.
Quanto alla delega sul percorso 0-6, la Corte ha ritenuto illegittimo
solo il punto 1.3 affermando che la definizione di standard
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per
l’infanzia e della scuola dell’infanzia diversificati in base alla
tipologia all’età dei bambini e agli orari di servizio è di competenza
delle Regioni.
Un elemento di cui il Ministero terrà ovviamente conto nell’attuazione
della delega che è in fase di preparazione e che punta ad incrementare
e qualificare i servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio
nazionale, per rendere omogenea la distribuzione territoriale e
superare le attuali differenze.
Restano infatti fermi tutti gli altri principi previsti dalla 107 fra
cui, ad esempio, la qualificazione universitaria e la formazione
continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della
scuola dell’infanzia; l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;
l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per
la promozione del sistema integrato; la promozione della costituzione
di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche
aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.
In allegato una scheda esplicativa.
Miur