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Lo stesso anno di approvazione della legge 15/09, TUTTI i sindacati (eccetto la CGIL) avevano firmato qualche mese prima, esattamente il 22/01/09, un accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali che, con l’intento di rilanciare la crescita economica, lo sviluppo dell’occupazione nonché l’aumento e l’efficienza della produttività, era già di fatto un chiaro preludio alle modifiche apportate dalla legge 15/09.
Soprattutto, la suddetta legge ha proceduto nel senso di una de-legiferazione del contratto collettivo, inversamente a quanto era stato sancito dal d.lgs 165/01, rispetto all’art.2, comma 2, ha introdotto un rapporto di successione temporale tra legge e contratto collettivo, per cui “ eventuali disposizioni di legge che disciplinino i rapporti di lavoro della P.A. possono essere derogate dai successivi accordi o contratti collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente derogabili solo qualora sia espressamente previsto dalla legge” ( art.1legge 15/09), laddove l’art.2 d.lgs 165/01 asseriva: “omissis.. salvo che la legge disponga in modo contrario”.
La legge 15/09 vede, inoltre, l’applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. ovvero la nullità delle clausole contrattuali per violazioni delle norme fissate dalla contrattazione collettiva. Quest’assunto ha lo scopo di esercitare un maggiore controllo sui contratti integrativi e sull’eventuale, presunto, ius variandi del datore di lavoro, spesso in pejus , rispetto alle norme fissate dal contratto collettivo; appunto che appare pleonastico se consideriamo che in realtà è una ripetizione di quanto asserito dagli artt. 2077 e 2113 c.c. nonché dall’art. 409 c.p.c.
Un altro criterio che introduce la legge 15/09 è quello relativo alla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione che porterebbe ad una de-contrattualizzazione della funzione docente come previsto dal ddl Aprea.
Infine, appare importante ricordare come la legge 15/09 miri ad una riorganizzazione oggettiva dell’ ARAN con particolare riguardo alla sua struttura e competenza; il ruolo dell’ARAN appare dunque più autonomo, la sua funzione negoziale è fortemente improntata su criteri di rappresentatività delle regioni e degli enti locali.
Inoltre, riguardo la disciplina delle sanzioni relative a inadempienze , a violazioni come false attestazioni di servizio o quant’altro, ricordiamo che da sempre essa è stata prevista dalla legge nei rapporti di lavoro e non è di certo stata “inventata” dal ministro Brunetta. E se non è stata applicata se non in modo approssimativo finora non è di certo per lacuna normativa… è come, per fare un esempio, se ci si stupisse se venisse comminato l’ergastolo a qualcuno per un delitto grave pur sapendo che tale pena esiste nel nostro codice penale e non è mai stata abrogata.
Di fatto, insomma, nulla di nuovo sotto il cielo per chi conosce ed ha sempre osservato le norme di base del nostro ordinamento giuridico.
Tecla Squillaci
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