La delega al governo per
la riforma della contrattazione collettiva, perfezionata in legge
n.15/2009 pone un netto limite alla tendenza privatistica del rapporto
di pubblico impiego iniziata col d.lgs 29/93 e con il d.lgs 165/01.
Lo stesso anno di approvazione della legge 15/09, TUTTI i sindacati
(eccetto la CGIL) avevano firmato qualche mese prima, esattamente il
22/01/09, un accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali
che, con l’intento di rilanciare la crescita economica, lo sviluppo
dell’occupazione nonché l’aumento e l’efficienza della produttività,
era già di fatto un chiaro preludio alle modifiche apportate dalla
legge 15/09.
Soprattutto, la suddetta legge ha proceduto nel senso di una
de-legiferazione del contratto collettivo, inversamente a quanto era
stato sancito dal d.lgs 165/01, rispetto all’art.2, comma 2, ha
introdotto un rapporto di successione temporale tra legge e
contratto collettivo, per cui “ eventuali disposizioni di legge che
disciplinino i rapporti di lavoro della P.A. possono essere
derogate dai successivi accordi o contratti collettivi e per la parte
derogata non sono ulteriormente derogabili solo qualora sia
espressamente previsto dalla legge” ( art.1legge 15/09), laddove
l’art.2 d.lgs 165/01 asseriva: “omissis.. salvo che la legge disponga
in modo contrario”.
La legge 15/09 vede, inoltre, l’applicazione degli artt. 1339 e 1419
c.c. ovvero la nullità delle clausole contrattuali per violazioni delle
norme fissate dalla contrattazione collettiva. Quest’assunto ha lo
scopo di esercitare un maggiore controllo sui contratti integrativi e
sull’eventuale, presunto, ius variandi del datore di lavoro,
spesso in pejus , rispetto alle norme fissate dal contratto collettivo;
appunto che appare pleonastico se consideriamo che in realtà è una
ripetizione di quanto asserito dagli artt. 2077 e 2113 c.c. nonché
dall’art. 409 c.p.c.
Un altro criterio che introduce la legge 15/09 è quello relativo alla
riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione che
porterebbe ad una de-contrattualizzazione della funzione docente come
previsto dal ddl Aprea.
Infine, appare importante ricordare come la legge 15/09 miri ad
una riorganizzazione oggettiva dell’ ARAN con particolare riguardo alla
sua struttura e competenza; il ruolo dell’ARAN appare dunque più
autonomo, la sua funzione negoziale è fortemente improntata su criteri
di rappresentatività delle regioni e degli enti locali.
Inoltre, riguardo la disciplina delle sanzioni relative a inadempienze
, a violazioni come false attestazioni di servizio o quant’altro,
ricordiamo che da sempre essa è stata prevista dalla legge nei rapporti
di lavoro e non è di certo stata “inventata” dal ministro Brunetta. E
se non è stata applicata se non in modo approssimativo finora non è di
certo per lacuna normativa… è come, per fare un esempio, se ci si
stupisse se venisse comminato l’ergastolo a qualcuno per un delitto
grave pur sapendo che tale pena esiste nel nostro codice penale e non è
mai stata abrogata.
Di fatto, insomma, nulla di nuovo sotto il cielo per chi conosce ed ha
sempre osservato le norme di base del nostro ordinamento giuridico.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it