In merito
alla recente nota emanata dalla USR Veneto che autorizza i
dirigenti a prendere decisioni unilaterali pensiamo sia opportuno fare
qualche considerazione.
Abbiamo già fatto notare come il ruolo atipico della dirigenza
scolastica, mantenuta comunque volutamente distinta dalla dirigenza
amministrativa (d.lgs 80/98), esponga questo ruolo a una serie di
controverse interpretazioni.
La prima definizione dei poteri d’autonomia dei dirigenti venne
affermata proprio dalla stessa legge sull’autonomia scolastica, l.
59/97, che ribadisce il principio del decentramento amministrativo ed
anche quello di sussidiarietà già sancito a livello europeo e che portò
alla legge di riforma costituzionale n.3
Tuttavia, crediamo ci sia una tendenza a creare una certa nebulosa
interpretazione di autonomia scolastica sia in virtù della precedente
legge Bassanini sia in ordine alle successive emanazioni del D.P.R
233/98 e del D.P.R 279/99 sulla gestione flessibile del personale
docente in base alle effettive esigenze della scuola e del POF.
Il potere di organizzazione è effettivamente esercitato dal dirigente
ed è esercitato proprio in virtù di questi forti richiami all’autonomia
ribaditi dal legislatore.
In quest’ottica sembrerebbe conseguenziale la decisione dell’USR Veneto
in oggetto.
Ma poiché il profilo professionale dei docenti è sottoposto ancora al
regime privatistico, non si possono parimente ignorare sia le norme
stabilite dal CCNL sia quelle del codice civile.
Infatti, se da una parte il d.lgs 29/93 prevede l’attribuzione al
datore di lavoro pubblico tutti i requisiti ed i poteri di gestione dei
rapporti del datore di lavoro privato, prevede
d’altro canto la diretta applicabilità della contrattazione collettiva
nonché di un ampliamento delle relative competenze, ed infine la
rappresentanza sindacale così come confermato dal titolo III della
legge 300/70., nonché, del titolare in sede negoziale, cioè
l’ARAN, con funzione rappresentativa ex lege della P.A.
Per questi presupposti non ci pare sia possibile, allo stato attuale,
ottemperare alla pretesa avanzata dell’USR Veneto.
Inoltre, la stessa delega al governo per la riforma della
contrattazione collettiva, legge 15/09, prevede piuttosto un congruo
rafforzamento del contratto sui contratti integrativi anziché una loro
emancipazione.
A questo proposito si noti, fra l’altro, l’applicazione degli artt.
1339 e 1419 c.c. in caso di nullità delle clausole contrattuali per
violazione delle norme imperative fissate dal CCNL.
La stessa Corte costituzionale con sentenza del 16/10/97 n. 309 aveva
già, del resto, confermato l’efficacia erga omnes dello stesso.
Fra le altre cose diciamo anche che la stessa legge 15/09 ha affermato
e potenziato quel principio previsto anche dalla Costituzione del
procedimento concorsuale per l’accesso a tutti i ruoli del
pubblico impiego ( in richiamo altresì del d.lgs 165/01 e della legge
145/02) e che pertanto l’abrogazione di una legge è possibile solo
attraverso lo strumento referendario, ovvero col consenso di una
maggioranza qualificata previo parere favorevole della Corte
Costituzionale e quindi non ci pare proprio possibile un’
imminente controtendenza in merito.
Francamente, inoltre, non ci pare che far passare un procedimento
concorsuale come “incostituzionale” possa essere che poco meno di una
mera forzatura; tranne poi a voler di nuovo disturbare Zenone, con
tutto il peso dei suoi insostenibili paradossi e l’inevitabile
conseguenza di quella gran caciara da mercato rionale del pesce che
abbiamo già visto.
E poiché non tutti sono forniti di un raffinato sense of humour né di
un britannico self control ma anzi molti denotano una preoccupante
propensione all’attacco vandalico da caccia grossa ( alle mosche) non
osiamo resuscitare quel teorema indecidibile di godeliana memoria
se si possa o no eleggere il preside e la sua correlata antitesi sulla
scelta dei docenti da parte del dirigente.
Pertanto, per evitare fastidiosi e futuri vespai crediamo sia
degnamente auspicabile da parte di chi di dovere di dirimere ogni
dubbio e far chiarezza sull’effettivo margine di discrezionalità del
dirigente all’interno dell’autonomia scolastica.. Un potere che certo
può trovare il suo pieno sviluppo solo nella logica di una concezione
che miri innanzitutto alla massima efficienza della scuola ( anche di
tipo “aziendale” se questo può servire ad ottimizzare i risultati) ma
che si tenga anche ben salda alle tutele previste da una legge che
riconosca in modo uniforme e non unilaterale o territoriale i diritti
essenziali di tutti.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it