Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Roma, 8 settembre 2011
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2011/2012.
Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2011/2012, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.
Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2011 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 20 e di lunedì 21 novembre 2011.
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
Gli articoli citati nella Circolare
sono i seguenti:
OM n. 215 /luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. (omissis) TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA.
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il preside convoca per ciascuna classe l'assemblea dei genitori e separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del preside, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di classe rispettivamente della componente genitori e di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del preside, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal preside;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
(a cura di Giovanni Sicali)
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