Con ordinanza n. 163
del 31 agosto 2011, il Tar Molise ha sospeso il provvedimento del 24
giugno 2011, con cui l'Ufficio scolastico regionale del Molise aveva
proceduto ad accorpare la ex classe V ginnasio, sez. D, del Liceo
classico "M. Pagano" di Campobasso alle altre sezioni, eliminando di
fatto - per l'anno scolastico 2011/2012 - la stessa sezione D per la
classe I e prevedendo, di conseguenza, esclusivamente tre classi prime
liceali, ciascuna con 29 alunni. Il provvedimento è stato impugnato dai
genitori degli alunni che avevano frequentato, appunto, nello scorso
anno scolastico, il quinto ginnasio, sez. D, del Liceo classico, per
scongiurare il pericolo della soppressione della
classe.
Il pericolo è stato effettivamente scongiurato, in quanto i
giudici amministrativi hanno riconosciuto che il provvedimento,
disposto in virtù del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, non rispetta le norme
igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle
classi. Nell'ordinanza, è stato ribadito il fondamentale onere a carico
dell'Ufficio scolastico regionale, vale a dire di verificare
preventivamente - in sede di dimensionamento delle classi - il rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili
inadempienze imputabili alla Provincia, quale ente responsabile della
manutenzione degli immobili scolastici. In definitiva, le norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al Decreto Gelmini
del 2009, devono essere comunque coordinate con la normativa in materia
di edilizia scolastica. L'accorpamento disposto dall'Amministrazione
scolastica contrastava, invero, con le norme contenute nel D.M. 18
dicembre 1975, norme ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5,
comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Nel decreto ministeriale
si stabiliscono, tra l'altro, tenendo conto di requisiti
igienico-sanitari, il numero massimo di alunni per aula, cioè 25, e le
superfici necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche nelle
aule: nella scuola secondaria di secondo grado, la superficie minima è
di 1,96 mq per alunno. E' evidente che il provvedimento dell'Ufficio
scolastico - che avrebbe consentito la formazione di tre classi con 29
alunni - si pone in palese contrasto con i parametri e le condizioni
minime di igiene e sicurezza scolastica normativamente richieste.
Condizioni che - come ha sancito chiaramente il Tribunale
amministrativo - devono essere necessariamente rispettate. La decisione
del Tar Molise costituisce un importante precedente nella materia ed
assurge a modello di riferimento per l' applicazione di criteri e
parametri nel dimensionamento delle classi.
(10/10/2011 10:00 - Autore: Avv. Marcella Ceniccola)
Tratto da: Tar Molise dice no al Decreto Gelmini sull'accorpamento
delle classi - Il D.P.R. n. 81/2009 non si applica in carenza di aule
idonee sotto il profilo igienico-sanitario
(Fonte: StudioCataldi.it)
(da http://www.studiocataldi.it)
redazione@aetnanet.org