L’abbandono di
una supplenza per accettarne un’altra comporta il depennamento da
tutte le graduatorie d’istituto. Il Tribunale di Castrovillari,
conferma la legittimità dell’operato dei dirigenti
scolastici del Liceo Scientifico e dell’IPSIA di Trebisacce che avevano
sanzionato docente per l’abbandono del servizio. Soddisfatto il SAB per
la positiva conciliazione, già conclusa in tal senso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, prima con
ordinanza e successivamente con sentenza n.818/2011 del 28/10/2011,
conferma quanto già previsto dall’art. 8 del D.M. n. 131/2007, meglio
conosciuto come regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale scolastico: l’abbandono dal servizio comporta la perdita
della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle
graduatorie ad esaurimento che di circolo e d’istituto, per tutti gli
insegnamenti.
Giustamente, il dirigente scolastico del liceo scientifico
“Galilei” di Trebisacce, ha emesso decreto di depennamento a docente
che aveva abbandonato la supplenza per accettarne un’altra,
riconoscendo, inoltre, la legittimità del successivo comportamento del
dirigente scolastico dell’IPSIA di Trebisacce che a seguito di
conciliazione positiva del sindacato SAB, tramite il segretario
generale prof. Francesco Sola, ha conferito la nomina ad una propria
iscritta previa revoca al docente che aveva abbandonato la precedente
supplenza.
Nel merito, l’ATP di Cosenza conferiva una proposta contrattuale
annuale a docente precario presso il liceo classico di Oriolo sez. ass.
del liceo scientifico di Trebisacce; il predetto docente assumeva
regolarmente servizio e dopo circa dieci gg presentava domanda di
dimissioni da tale incarico, adducendo motivazioni generiche e non
riprendendo più servizio.
Contemporaneamente all’abbandono, andava invece ad accettare una
successiva supplenza annuale presso l’IPSIA di Trebisacce, senza però
far menzione del precedente abbandono.
Il dirigente scolastico di quest’ultimo istituto, ignaro della
precedente posizione del docente, gli conferiva una proposta
contrattuale annuale.
Contro tale modo di operare insorgeva la prof.ssa A.M.S. di
Corigliano Calabro la quale, sostenuta dal SAB, presentava istanza
conciliativa evidenziando la posizione illegittima del docente che
aveva già abbandonato una supplenza annuale per accettarne un’altra.
La conciliazione si concludeva positivamente con la revoca del
contratto ed il conferimento del medesimo a A.M.S.
Il docente che aveva abbandonato la supplenza proponeva ricorso
al Tribunale di Castrovillari contro i predetti dirigenti, lamentando
l’illegittimo depennamento da tutte le graduatorie d’istituto come
disposto dal dirigente del Liceo e successiva revoca da parte
dell’IPSIA.
Lo stesso docente chiamava in causa anche A.M.S., rappresentata e
difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di
Castrovillari.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari rigetta il
ricorso e condanna alle spese il ricorrente per complessivi 1.438,00
euro oltre iva e cpa come per legge e, nel merito, ritiene infondate le
ragioni del ricorrente in quanto i dirigenti scolastici si sono
limitati ad applicare le disposizioni contrattuali e regolamentari in
materia di contratti nel comparto scuola ed in particolare l’art. 25
del CCNL del 29/11/07 che al 5° comma prevede: “E’ comunque causa
di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Non vi è dubbio che l’abbandono del servizio abbia determinato,
quale effetto previsto dal citato art. 8, la perdita della possibilità
di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso; di conseguenza,
nello scorrimento della graduatoria di istituto presso l’IPSIA di
Trebisacce, dove risultava incluso pure il ricorrente che avrebbe
dovuto occupare una posizione successiva a quella di A.M.S., stante
l’impedimento al conferimento di ulteriori supplenze, cosicché
l’offerta proposta al ricorrente per la supplenza presso l’IPSIA ed il
successivo contratto di lavoro, sono viziati nella fase del
reclutamento, pertanto, legittimamente, è stata disposta la risoluzione
del contratto stesso.
Correttamente il dirigente scolastico del liceo scientifico di
Trebisacce ha decretato il depennamento del ricorrente dalla
graduatoria d’istituto, consequenziale all’abbandono del servizio
atteso che, dalle motivazioni addotte, non risultavano giustificati
motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla
scuola.
Tale circostanza o la semplice presentazione di un certificato
medico, non è idonea, così come appare evidente, a giustificare le
dimissioni, tant’è che dopo l’abbandono e contemporaneamente, il
docente aveva assunto servizio presso l’IPSIA, da qui il decreto di
depennamento e la perdita di conseguire altre supplenze per tutto
l’anno scolastico durante il quale si è verificato l’abbandono del
servizio.
Il SAB valuta positivamente tale decisione che, oltre a
confermare la conciliazione positiva a favore di A.M.S., riafferma il
principio che abbandonare una supplenza annuale senza giustificati e
validi motivi, per accettarne un’altra, è causa di sanzioni con
depennamento, per tutte le materie e da tutte le graduatorie d’istituto
cui si è inseriti.
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Francesco Sola
Segretario generale SAB