Il Giudice del
lavoro del Tribunale di Lanciano, in applicazione del principio
stabilito dalla Corte di Cassazione sez. lavoro del 5 febbraio 2004 e
recentemente ribadito dalla stessa Corte (sentenza n.14628/2010), ha
annullato una multa inflitta da un dirigente scolastico ad una
collaboratrice scolastica.
Secondo l’art.55 del D. Lgs. 165/2011, il capo della struttura in cui
il dipendente lavora è competente unicamente ad irrogare le sanzioni
del rimprovero verbale e della censura.
Per quanto riguarda le sanzioni più afflittive (multa, sospensioni,
ecc.), la competenza è di un apposito ufficio (UCPD). Ciò vale anche
qualora tale ufficio non sia stato istituito; il procedimento
instaurato da un soggetto o un organo diverso, è comunque illegittimo e
la sanzione irrogata è affetta da
nullità. Secondo la
Cassazione, il fatto che il CCNL abbia attribuito al D.S. tale
competenza non è sufficiente, in quanto la disciplina stabilita
dall’art.55 assume carattere di norma imperativa e, come tale, non
derogabile dalla contrattazione collettiva.
A quanto è dato sapere, trattasi della prima applicazione – nel settore
scolastico – del principio enunciato dalla Corte di legittimità.
Occorre precisare che il procedimento disciplinare era stato instaurato
prima del varo del D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), che ha
ampliato i poteri del D.S. in materia disciplinare.
Il MIUR è stato inoltre condannato a pagare 2000 euro di spese
processuali.
Avvocato Francesco Orecchioni
(da http://www.dirittoscolastico.it/)
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