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Infatti, "poiche' l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumita' dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni - si legge nel principio di diritto sancito dalla Corte - all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilita' dell'evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche". Anche per quanto riguarda la struttura alberghiera, la Corte d'Appello di Trieste dovra' riesaminare la questione, poiche' la Cassazione ha ritenuto "non corretta l'esclusione di responsabilita' dell'albergatore gestore dell'edificio", poiche' la terrazza dava direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione "ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno". Per quanto riguarda infine la chiamata in causa dei genitori del compagno di classe della ragazza ferita, gli 'ermellini' hanno escluso la loro responsabilita', "nonostante la confessione del loro figlio" sul passaggio dello spinello "per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto", dato anche "l'esito negativo degli esami tossicologici".
Agi