Roma, 9 feb. - Un
istituto scolastico deve sempre garantire la massima sicurezza per gli
alunni, anche quando questi sono in gita scolastica. Lo si evince da
una sentenza con cui la Terza Sezione Civile ha accolto in parte il
ricorso di una ragazza rimasta totalmente invalida a seguito di lesioni
riportate in un incidente avvenuto durante una gita scolastica a
Firenze. La giovane, all'epoca dei fatti (marzo 1998) sedicenne,
frequentava un istituto tecnico a Udine, e, mentre era in gita nel
capoluogo toscano, era caduta da una terrazza non protetta da
parapetti, che aveva raggiunto con un compagno, con il quale aveva
prima fumato uno spinello: la ragazza era dunque precipitata nel vuoto
da un'altezza di 12 metri. Dopo il fatto aveva chiesto un risarcimento
danni al Ministero della Pubblica Istruzione, alla scuola stessa, alla
societa' che gestiva l'albergo e ai genitori del compagno che, a suo
dire, le aveva passato lo spinello: sia il Tribunale che la Corte
d'Appello di Trieste avevano rigettato i ricorsi, ma ora, dopo la
pronuncia della Cassazione, i giudici triestini dovranno riesaminare il
caso in sede di appello bis. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza
1769 ha rilevato che esiste per la scuola "l'obbligazione contrattuale
di garantire l'incolumita' dell'alunno dinanzi alla scelta di una
struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe
dovuto rilevare, "con un accesso alle camere stesse, il rischio della
facile accessibilita'" alla terrazza non protetta, "per poi adottare
misure in concreto idonee alle circostanze.
Infatti, "poiche' l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una
gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale,
dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumita' dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce
della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni - si legge nel
principio di diritto sancito dalla Corte - all'allievo compete la
dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima,
mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella
riconducibilita' dell'evento lesivo ad una sequenza casuale non
evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni
misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo
di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo
svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive
caratteristiche". Anche per quanto riguarda la struttura alberghiera,
la Corte d'Appello di Trieste dovra' riesaminare la questione, poiche'
la Cassazione ha ritenuto "non corretta l'esclusione di responsabilita'
dell'albergatore gestore dell'edificio", poiche' la terrazza dava
direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione "ed anzi con
una vera e propria insidia verso il margine esterno". Per quanto
riguarda infine la chiamata in causa dei genitori del compagno di
classe della ragazza ferita, gli 'ermellini' hanno escluso la loro
responsabilita', "nonostante la confessione del loro figlio" sul
passaggio dello spinello "per carenza di prova adeguata sulle
circostanze di fatto", dato anche "l'esito negativo degli esami
tossicologici".
Agi