Il maxi decreto
legge 9 febbraio 2012 n. 5 è legge dello Stato. E’ stato approvato in
via definitiva dalla Camera (vi era tornato) nel megatesto prodotto
dalla sinergia di governo e forze parlamentari che, però, non ci sembra
abbiano considerato la scuola tra i settori strategici per il Paese. A
meno che le “linee guida per il potenziamento dell'autonomia
scolastica”…. Vedremo, entro 60 giorni…
“TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO. CAPO I SEZIONE III
(DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE).
Articolo 50 (Attuazione dell'autonomia).1. Allo scopo di consolidare e
sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone
l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando
la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, ….
sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge… linee guida per conseguire le seguenti finalità: a)
potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche
attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente
normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle
risorse alle medesime… b) definizione, per ciascuna istituzione
scolastica, di un organico della autonomia, funzionale all'ordinaria
attività didattica, educativa, amministrativa,tecnica e ausiliaria,
alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di
integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di
una estensione del tempo scuola; c) costituzione… di reti territoriali
tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un
organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la
formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto
dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo,
specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e
dispersione scolastica; (FIN QUI SEMBRA FUNZIONARE) e) costituzione
degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti
dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito…, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con
carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola,
sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di
sostegno… (IL DECRETO CONVERTITO E’ LA LEGGE – FAMIGERATA, PER LA
SCUOLA - 6 AGOSTO 2008 N.133, IL PARTUS MASCULUS DELLA RINASCENZA
TREMONTIANA;E DUNQUE ERA ILLUSORIO PENSARE CHE IL TESTO FUNZIONASSE).
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente,
nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche
per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (COME SOPRA: NOZZE CON FICHI SECCHI).
3. Con decreto… , con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di
spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è definita la consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete su base della
previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare…
(CIOE’, IL RICHIAMO ALLA PREVISIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO FUNZIONE
NEL CASO DI DECREMENTO; NEL CASO DI INCREMENTO, INVECE, RESTA IL TETTO
DI SPESA TREMONTIANO… ARGUTO ! NON DOZZINALE ! ).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la
possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al
fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le
eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del MEF
sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate
alle finalità di cui al presente articolo. (SI TRATTA DI SPERARE,
DUNQUE, NELL’ALEA, E I GIOCHI IPOCRITAMENTE VITUPERATI SONO RIVALUTATI
IN FUNZIONE SOCIOCULTURALE: LE "EVENTUALI MAGGIORI ENTRATE" SARANNO
DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA). 5. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (C.V.D. ECCO IL
COMMENTO DELL’ON. RUSSO: “Il Parlamento approva il dl semplificazioni
senza il mio voto.… Esprimo grande rammarico per la mancata
integrazione dell’organico dell’autonomia di diecimila ulteriori posti,
nonchè per il carattere incerto dei fondi destinati alla definizione
della consistenza numerica massima degli organici….Il ministro Profumo
non può restare a guardare l'ennesimo scempio. Non intervenire
significa avallare scelte contro la scuola. Ci dicano se dobbiamo
rassegnarci a fare i conti con organici funzionali ad invarianza di
spesa”. L’ON FIORONI HA DETTO: ...che la programmazione dei docenti sia
legata a quanti soldi vengono risparmiati con i tagli è cosa indegna
del nostro Paese”. REGINALDO PALERMO HA COSI’ SPIEGATO LA RATIO
DELL’ART.50: “… semplificare le modalità con le quali l’autonomia delle
scuole deve applicarsi pel raggiungimento degli obiettivi posti
dall’art.64 della Legge 6.8.2008 n.133, e semmai a livello di rete si
potranno accorpare ottimizzandoli i posti frazionati”). INSISTIAMO
SULL’IMPORTANZA DELL’ORGANICO FUNZIONALE, IN QUANTO CONSENTIREBBE AD
OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI DISPORRE DI RISORSE UMANE AGGIUNTIVE CON
LE QUALI FRONTEGGIARE DIVERSE NECESSITÀ ORGANIZZATIVE (SUPPLENZE,
PROGETTI, FLESSIBILITÀ DIDATTICA) E I “DISCOSTAMENTI” CHE SI
REGISTRANO, DI ANNO IN ANNO A SETTEMBRE, RISPETTO ALLE PREVISIONI
DELL’ORGANICO DI DIRITTO, PER VIA DELLE VARIAZIONI DI ALUNNI, IN
SEGUITO ALLE ISCRIZIONI E ALL’AUMENTO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE PER
IL SOSTEGNO. OCCORRONO RISORSE CHE QUANTIFICHIAMO IN CIRCA CENTO MILA
POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO. LA SPESA ? IL FINANZIAMENTO PUÒ ESSERE
RICAVATO DALLA SPESA IN ATTO DESTINATA A RETRIBUIRE I SUPPLENTI,
SOMMATA AGLI INDENNIZZI CUI LO STATO È CONDANNATO DAI TRIBUNALI DEL
LAVORO OGNI VOLTA CHE UN RICORRENTE DIMOSTRA DI AVERE DIRITTO ALLA
STABILIZZAZIONE, A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO.
Articolo 51. (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)...2.
Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176. L’ANIEF HA AGITO PERCHÉ NON SI ARRIVASSE ALL’APPROVAZIONE
DI QUESTO ARTICOLO, PROPONENDO NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI IL
SEGUENTE EMENDAMENTO (FATTO PROPRIO ANCHE DA UN GRUPPO DI DEPUTATI
DURANTE LA VOTAZIONE IN AULA, MA INUTILMENTE): “ Sostituire il comma 2
art.51 con: 2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla
predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, operando una scelta all’interno delle batterie dei quesiti
predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti
dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente
erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della
rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata
dal Collegio docenti”)
LA RATIO DELL’EMENDAMENTO ER. FACENDO LEVA SULL’AUTONOMIA DI RICERCA
(DI CUI ALL’ART.6 DPR 275/99) E’ AGEVOLE AL COLLEGIO DOCENTI ESSERE
CO-PROTAGONISTA, CON L’INVALSI, NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RILEVAZIONE
NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI, OTTENENDO CHE I QUESITI
PREDISPOSTI SIANO CONSENTANEI ALLA OFFERTA FORMATIVA EFFETTIVAMENTE
EROGATA NELLA SINGOLA SCUOLA. LA NOSTRA PREOCCUPAZIONE E’ CHE SI STIA
TACITAMENTE REALIZZANDO UNA COMMISTIONE TRA VALUTAZIONE DI SISTEMA E
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI, E SI STIA AUTORIZZANDO L’INTROMISSIONE
DELL’INVALSI NELL’AUTONOMIA DOCIMOLOGICA DELLE SCUOLE. PER NON DIRE DEL
DISCONOSCIMENTO ECONOMICO DELLIMPEGNO AGGIUNTIVO DEI DOCENTI DI
SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE (QUESTA LEGGE DETERMINA CHE
LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SIA CONSIDERATA
ATTIVITÀ VALUTATIVA ORDINARIA DEI CONSIGLI DI CLASSE). A PARTE QUESTO
RISVOLTO ECONOMICO, RESTA SOPRATTUTTO LA QUESTIONE DI FONDO: A PARERE
DELL’ANIEF, LA INTRODUZIONE DI PROVE AVULSE DALLA OFFERTA FORMATIVA
EFFETTIVA DELLE SINGOLE SCUOLE, E (NELLA PROVA INVALSI ALL’ESAME DI
STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO) LA RIGIDITÀ DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE IMBRIGLIA I COMMISSARI D’ESAME E NE MORTIFICA IL RUOLO.
TRASMETTENDO I DATI (CHE DOVREBBE AVERE FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE
STATISTICHE), I COMMISSARI D’ESAME IMMETTONO NEL SISTEMA INVALSI I VOTI
ASSEGNATI NELLE DIVERSE PROVE, E NON HANNO LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE
UN VOTO FINALE CHE SI DISCOSTI DAL MERO COMPUTO ARITMETICO. LA
VALUTAZIONE DELLA PROVA INVALSI DEI SINGOLI STUDENTI ANDREBBE, INVECE,
CONTESTUALIZZATA CON L’ESITO DELLE ALTRE PROVE E CON GLI ESITI
PREGRESSI DEGLI STUDENTI (E’ PROPRIO PER CIÒ CHE LE COMMISSIONI SONO
INTERAMENTE FORMATE DAGLI INSEGNANTI INTERNI DELLA CLASSE). QUANTO ALLA
VALUTAZIONE DI SISTEMA DELLE SCUOLE E DEI DOCENTI, I PARAMETRI
VALUTATIVI (QUALI I LIVELLI ESSENZIALI, I PROCESSI ATTUATIVI E I
RISULTATI CONSEGUITI) VANNO CONTESTUALIZZATI, COME VARIABILI
DIPENDENTI, NELLE SITUAZIONI PECULIARI IN CUI LE SINGOLE SCUOLE
OPERANO, E NELLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE DI CUI FRUISCONO; ANCHE GL
ISTRUMENTI VALUTATIVI SONO PECULIARI, DEL TUTTO DIFFERENTI DA QUELLI
CHE SI ADOTTANO NELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI. RIPORTIAMO, DI
SEGUITO GLI ALTRI DUE ARTICOLI SULLA SCUOLA, RISERVANDOCI DI
DISCUTERLI.
Articolo 52. (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e de istituti tecnici superiori). 1. Con decreto…
sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a
sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell'occupazione dei giovani: a) realizzare un'offerta coordinata, a
livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli
istituti professionali e di istruzione e formazione professionale di
competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli
tecnico-professionali di cui all'art. 13 decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi
dell'ar. 3 del testo unico di cui al d.lgs 14 settembre 2011, n. 167,
anche per il rientro in formazione dei giovani. 2. Con decreto… sono
definite linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di
percorsi degli istituti tecnici superiori in ambito nazionale, in modo
da valorizzare la collaborazione multi regionale e facilitare
l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più
di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area
tecnologica e relativi ambiti; b) semplificare gli organi di indirizzo,
gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le
deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere
adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum
funzionali e strutturali. 3. Le Amministrazioni provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 53.(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e
riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali
di energia). 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle
spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta… approva un Piano
nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni… ha ad
oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del
patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza
degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici
scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e
contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni
inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati…
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica; messa a disposizione di beni immobili di
proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta,
anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da
destinare a nuove scuole; ….promozione di contratti di partenariato
pubblico privato… 3. … stipulazione di appositi accordi di programma…
al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli
contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati…. 5. …
assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica … 8. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente….9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a
istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati
dal Miur adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli
immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla
migliore efficienza degli usi finali della stessa…
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