Con sentenza n.
16746 del 2 ottobre 2012, la Cassazione ha affermato che è legittimo il
licenziamento della lavoratrice madre in astensione facoltativa che non
invia la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore, così
come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 151/2011:"il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni". La Suprema Corte ha ritenuto che "la lavoratrice che
intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo
di astensione facoltativa ha l'onere di darne preventiva comunicazione
al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore ove quest'ultimo sia
tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo
dell’assenza, che è frazionabile".
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