La recente
pubblicazione di una nota chiarificatrice sul pensionamento coatto, a
firma di Pietro Perziani, estesa al sito della DIR-PRESIDI-SCUOLA
Calabria, ha determinato un “vivace” dibattito in merito alle procedure
attivate e attivabili in relazione al cosiddetto “pensionamento coatto”
che anche l’U.S.R calabrese ha posto in essere in attuazione della C.M.
n 98 del 20 dicembre 2012 e, congiuntamente, della Circolare n. 2 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 8 marzo 2012.
Più in generale è in fermento (al riguardo) l’intero mondo sindacale,
considerato il forte impatto, a livello nazionale, dei
numeri relativi ai provvedimenti con cui la pubblica
amministrazione esercita la neo - istituita (e legittima) potestà di
“pensionamento coatto” ossia di collocamento a riposo “forzato”.
Estesamente si tratta del collocamento a riposo per il
raggiungimento dei limiti di età: cosiddetto pensionamento per
“vecchiaia” - e insieme dei preavvisi di recesso
unilaterale per il raggiungimento dei requisiti
contributivi: cosiddetto pensionamento “anticipato” per anzianità
contributiva.
Riteniamo, con grande umiltà e pacatezza, che i toni del confronto
abbiano decisamente “sovrastimato” le potenziali criticità
derivanti dalle possibili opzioni interpretative , dal momento
che la normativa, nonostante la sua complessità, dovuta – come spesso
accade, nel nostro paese – alla stratificazione di successivi
interventi legislativi e circolari esplicative, parla con estrema
e ineludibile chiarezza e conferma la fondatezza e la piena legittimità
di tutti i provvedimenti (di collocamento a riposo e di preavviso per
recesso unilaterale) già adottati dall’U.S.R. calabrese.
Provvederemo pertanto ad argomentare con molta semplicità la
nostra tesi, premettendo in forma quasi tabellare le attuali
circostanze in cui l’U.S.R. , è tenuto ad adottare
provvedimenti di pensionamento coatto, rimarcando che
sull’obbligatorietà/necessità dell’azione d’ufficio non lascia alcun
dubbio interpretativo né il “dovrà essere collocato a riposo d’ufficio”
né, tampoco, il riferimento alle “regole da applicarsi” con cui
la C.M. n. 98 del 2011 si riferisce, rispettivamente , al personale che
ha maturato i diritti acquisiti al 31 dicembre 2011 e al
personale che dal 01.01. 2012 ha maturato invece i nuovi requisiti
della riforma Fornero.
MATURAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI AL 31 DICEMBRE 2011
Prima dell’impatto della riforma Fornero erano sostanzialmente
tre le modalità con cui era possibile accedere alla pensione:
1. per età, con la cosiddetta pensione di “vecchiaia”
(65 anni gli uomini; 61 per le donne, con almeno 20 anni di
contribuzione per entrambi)
2. per anzianità contributiva, con la
cosiddetta pensione “anticipata” (per chi avesse 40 anni di contributi)
3. attraverso la quota 96 che “ibridava” i requisiti
dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.
La circolare n. 98 del M.I.U.R. afferma a riguardo, con ineludibile
chiarezza, l’obbligatorietà del collocamento a riposo d’ufficio per
coloro che hanno maturato i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre
2011.
MATURAZIONE DEI REQUISITI PREVISITI DALLA RIFORMA FORNERO
La riforma Fornero ha innalzato, come conseguenza della maggiore
aspettativa di vita, sia i limiti anagrafici della pensione di
vecchiaia che il periodo contributivo per il pensionamento anticipato.
Entrambi vengono ricalibrati, come sappiamo, a:
1. 66 anni e tre mesi di età, indistintamente per
uomini e donne, per la “pensione di vecchiaia”;
2. 42 anni e 5 mesi di contribuzione per gli uomini;
41 anni e 5 mesi di contribuzione, per le donne, per la “pensione
anticipata”.
Ulteriori, importanti, novità sono state diacronicamente e
sincronicamente introdotte:
- dall’art. 1 del d.l n. 138/ del 2011 (convertito
nella legge n. 111 del 2011) e dalla legge n. 133 del 2008, richiamate
dalla già citata circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione
Pubblica; a seguito delle quali il “trattenimento in servizio” non è
più oggetto di un diritto potestativo del dipendente che lo richiede,
bensì un diritto condizionato dalle valutazioni che l’amministrazione è
tenuta a compiere sulla base espliciti criteri;
- dall’art. 9 (comma 31) del d. l. n. 78 del 2010,
convertito con legge n. 122 del 2010, che ha equiparato i
“trattenimenti in servizio” a nuove assunzioni, con tutte le riduzioni
conseguenti;
- dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008 –
più tardi richiamato – che disciplina i criteri e le modalità di
accoglimento delle istanze di “trattenimento in servizio”
- dall’art. 72, comma 11, della legge n. 133 del
2008, che statuisce criteri e modalità di “risoluzione del rapporto di
lavoro”
Analizziamo ora, a valle di questa produzione legislativa:
QUALI SONO LE AZIONI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTE AGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI.
Come concordemente dedotto dalle varie disposizioni legislative
richiamate ed efficacemente sintetizzate nella nota con protocollo n.
AOODCRAL 281, firmata dal Direttore Generale Vicario, Dott.
Giuseppe Mirarchi, l’U.S.R. calabrese ha adottato 20 provvedimenti di
“collocamento a riposo d’ufficio” per i dirigenti scolastici che hanno
maturato i limiti d’età (pensionamento per vecchiaia) e 26
preavvisi di rescissione unilaterale per “anzianità
contributiva”.
Analizziamo i casi e i numeri della due categorie di provvedimenti:
I CATEGORIA (applicazione dell’art. 72, comma 7, della legge 133/2008):
provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti
d’età.
- n. 1 per fine proroga
- n. 16 per maturazione della quota 96 al 31-12-2011
e raggiungimento dei 65 anni d’età al 31.08.2013
- n. 3 per maturazione al 31.08.2013 del limite d’età
della riforma Fornero ( 66 anni e tre mesi)
II CATEGORIA (applicazione dell’art. 72, comma 11, della legge
133/2008): preavvisi di rescissione unilaterale del contratto per
raggiungimento dei limiti di anzianità contributiva.
- n. 8 per raggiungimento dell’anzianità contributiva
prevista dalla riforma Fornero (42 anni e 5 mesi di contribuzione per
gli uomini; 41 anni e 5 mesi di contribuzione, per le donne) ma
con età non inferiore ai 62 anni
- n. 16 per raggiungimento della quota 96 al
31.12.2011 e dei 40 anni di contribuzione al 31.08.2012, ma con età non
inferiore ai 62 anni
Orbene, tanto la nota U.S.R, quanto le norme di riferimento (e lo
stesso articolo a firma di Pietro Perziani) esplicitano
chiaramente che i provvedimenti di pensionamento coatto
possono essere oggetto di successiva domanda di trattenimento in
servizio e, quindi, successivamente valutate e accolte
dall’amministrazione, solo nei limiti dei criteri inequivocabilmente
sanciti dal comma 7 del richiamato art. 72 (che si riferisce tout court
alle istanze di trattenimento in servizio, qualsiasi siano stati i
motivi del collocamento forzato a riposo) esplicitati con ineludibile
fermezza lessicale. Costituiscono infatti condizioni ostative
all’accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio:
1. le situazioni di esubero determinate dal
dimensionamento della rete scolastica ;
2. la tutela dei posti per le immissioni in ruolo dei
nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure
concorsuali.
Non vi è quindi dubbio alcuno che nella nostra regione, in
considerazione dell’esigenza di immissione in ruolo dei 98 vincitori
del recente concorso a dirigente scolastico, non possano essere accolte
– ai sensi di legge – le domande di trattenimento in servizio.
Una diversa decisione di accoglimento delle istanze, benché affatto
ipotizzabile, si configurerebbe, in automatico, come un grave e
illegittimo danno a carico dei 98 neo – dirigenti in pectore e
sfocerebbe in immediate azioni legali di tutela e risarcimento danni.
Uguale e attenta lettura deve essere fatta in relazione
all’applicazione del comma 11 del già citato art. 72, relativo al
collocamento a riposo per raggiungimento dei requisiti di anzianità
contributiva. Le eventuali impugnative dei soggetti destinatari, devono
fare i conti, sempre e solo ai sensi della legislazione applicabile,
innanzi tutto con una reale circostanza di danno subito dal dipendente
a seguito del collocamento “forzato” in pensione anticipata. Ipotesi di
danno che le stesse normative, più volte ed estesamente richiamate
anche dalla nota dell’U.S.R calabrese, escludono del tutto nel caso di
soggetti con età anagrafica non inferiore ai 62 anni che sono, come
evidenziato in precedenza, tutti e solo i dipendenti ai quali l’ufficio
ha coerentemente inviato avviso di rescissione unilaterale del
contratto.
Non da ultimo, la direttiva M.I.U.R. n. 94 del 4 dicembre 2009,
esplicitamente richiamata dalla citata circolare ministeriale n. 98 del
20 dicembre 2012, al comma 2.2 dell’art.2 dal titolo “Criteri
concernenti i dirigenti scolastici”, nel chiarire le modalità
applicative del comma 11 dell’art. 72 esplicita che : “ il direttore
dell’Ufficio scolastico regionale potrà motivare la mancata risoluzione
del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i
quaranta anni di contributi, sulla base di eventuali uffici
dirigenziali vacanti nell’ambito regionale (…) nonché della mancanza
nelle graduatorie di aspiranti alla nomina di dirigente scolastico.”
Anche in questo caso, a nostro avviso, le condizioni ostative enucleate
dalla legislazione vigente individuano, nella tutela prioritaria delle
immissioni in ruolo dei vincitori di procedure concorsuali, una chiara
condizione ostativa all’accoglimento di eventuali ricorsi. E difatti,
sempre nell’ipotesi in cui l’ufficio scolastico regionale dovesse
ritornare (illogicamente e illegittimamente) sui propri passi,
l’evidente e grave nocumento arrecato ai 98 vincitori in attesa di
nomina risulterebbe iperbolicamente sovrabbondante rispetto alla
dichiarata (ex lege) insussistenza di danni ai dirigenti in servizio
con età non inferiore ai 62 anni, ai quali si rivolge il preavviso
dell’U.S.R.
Concludiamo la nostra analisi con la speranza di aver contribuito
a chiarire che, più in alto delle contrapposte aspettative - di
chi non si sente ancora pronto per un “forzato riposo” e chi reclama il
giusto diritto all’immissione in ruolo da dirigente - c’è (per
fortuna e buona pace di tutti) una legislazione che pone dei
paletti evidenti e chiari.
Proprio il senso del rispetto ad un apparato normativo che dirime e
previene le conflittualità incipienti dovrebbe condurci ad assumere
sempre e solo modalità di confronto pacate e ponderate.
Evidenziamo, in chiusura, che nella dovuta difesa dei diritti sindacali
dei propri iscritti, la delegazione DIR-PRESIDI-SCUOLA calabrese,
guidata dalla Dott.ssa Lupia Maria Rosalba, nel prossimo incontro
istituzionale previsto per il 18 marzo, esporrà il merito del presente
documento al Dott. Mirarchi, chiedendone l’acquisizione a verbale.
Il comitato di redazione
Maria Pia
D’Andrea, Simona Sansosti, Gemma Faraco, Giovanna Caratozzolo
sisan1971@gmail.com