A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.
L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. Sono queste le testuali disposizioni contenute nella Nota prot. n. 2209 del 11-4-2012 firmata dal Direttore Generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica -Carmela Palumbo- e diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali ed ai Dirigenti scolastici. L’unico obbligo che la Nota attribuisce alle istituzioni scolastiche è quello di “garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti”.