Con sentenza n.
27057 del 3 dicembre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità
di un provvedimento di licenziamento adottato da un Ente Pubblico nei
confronti di un dipendente resosi irreperibile (con impossibilità ad
essere richiamato) durante un periodo di ferie. Il recesso, secondo
l’Ente, trovava il proprio fondamento nell’art. 23 del contratto di
comparto e nell’art. 18 del CCNL.
La Suprema Corte ha affermato che la letture dei due articoli
contrattuali non era esatta, in quanto è ben vero che il lavoratore ha
l’obbligo di comunicare la propria residenza, se diversa dalla dimora
abituale (necessaria per inviare eventuali comunicazioni), ma ciò si
arresta di fronte alle ferie che sono un bene costituzionalmente
garantito che si coniuga con la privacy che abilità il lavoratore ad
andare dove vuole per recuperare le proprie energie psico-fisiche, cosa
difficile se, quotidianamente, si debbono indicare le coordinate per
esser reperibile. Ma anche la lettura dell’art. 18 del CCNL è sbagliata
in quanto il datore può ben revocare e spostare in avanti le ferie, ma
lo deve fare prima che queste inizino.
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