La Legge pre Fornero stabiliva pensionamenti di vecchiaia e di anzianità con accesso al trattamento dopo 12 mesi dal conseguimento del requisito. Nel pubblico impiego, scuola esclusa, e nel privato se il requisito si raggiunge il 1° marzo dell’anno “X” l’accesso al trattamento pensionistico avviene dal 1° marzo dell’anno successivo. Per quanto riguarda la scuola, invece, data la particolarità dell’uscita dal mondo produttivo dal 1° settembre di ogni anno, l’accesso alla pensione avviene dopo un minimo di 8 mesi, dal conseguimento del diritto, ad un massimo di 20. Se, infatti, si raggiunge diritto a pensione nel mese di dicembre, si avrà la stessa nel mese di settembre successivo (dopo 8 mesi); qualora si dovessero raggiungere i requisiti per il trattamento pensionistico nel mese di gennaio, la riscossione della pensione avverrebbe a settembre dell’anno successivo (dopo 20 mesi). In tal modo, il comma 9 dell’art. 59 della Legge 449 del 1997 viene modificato nel senso che si raggiunge il requisito a dicembre per andare in pensione a settembre dell’anno successivo, anziché nello stesso anno come prevede la legge citata.
Salvo Mavica, segretario generale UilScuola Catania