La
questione delle visite pastorali e delle celebrazioni religiose nelle
scuole è da lungo tempo oggetto di dibattito tra chi è favorevole e
chi, richiamandosi al principio di laicità della scuola, è contrario e
vorrebbe impedirne lo svolgimento. E’ utile ricordare che già il 5
dicembre del 2006 il Ministro Fioroni, attraverso una lettera al CIEI,
in merito all'argomento, aveva scritto: "...Come già precisato dalla Direttrice
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Dott.ssa Palumbo, la
Chiesa Cattolica Italiana, al di là della storica e tradizionale
presenza nel tessuto culturale e sociale del Paese, è più che mai oggi
strumento di accoglienza e condivisione verso tutte le forme di
religione, nel rispetto della piena libertà dello spirito. Non vi è
quindi motivo di precludere l’intervento di un suo autorevole
rappresentante in un ambito scolastico, ferma restando la libertà dei
genitori e degli studenti di condividere il messaggio religioso
collegato a questa presenza. Ritengo che sia molto più costruttivo
stimolare il confronto con tutte le culture, compresa quella cattolica,
piuttosto che trincerarsi dietro norme e divieti sui quali, peraltro,
più volte la giurisprudenza si è espressa in maniera opposta alla
vostra interpretazione...".
La risposta del Ministro Gelmini ad un'interrogazione parlamentare del
12 novembre 2010 afferma che circa: la questione relativa
all’ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle
celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nella scuola, si ritiene
opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura
generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009. Con il
predetto parere l’Avvocatura generale, dopo avere preliminarmente
affrontato l’intera questione alla luce dei principi costituzionali,
tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce
giurisdizionali in materia, ha ritenuto che non sussistano ostacoli
alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali
attività extrascolastiche. L'Avvocatura ha inoltre riconosciuto la
legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione
prot. 13377 del 13 febbraio 1992, cui si fa riferimento
nell’interrogazione, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su
iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli
istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa
di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle
iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 416 del 1974. In merito alle visite pastorali il Ministro
afferma che: sullo specifico tema della legittimità della visita
pastorale dell’ordinario diocesano alle comunità scolastiche è
recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale. Con sentenza della Sezione Sesta del 6 aprile 2010, n.
1911, l’Alto Consesso ha ritenuto che “nella deliberazione del
consiglio di istituto, con cui viene autorizzata la visita pastorale
dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, non può
riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non
appartenenti alla religione cattolica, dal momento che (...) la visita
programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla
cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’articolo 16
della legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di
testimonianza culturale, tesa ad evidenziare i contenuti della
religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così
come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo
religioso o spirituale”.
Si ricorda infine la sentenza del TAR del Veneto del 15 novembre 2007
che ha dichiarato legittima la delibera del Consiglio d'Istituto
autorizzante la visita pastorale e respinto il ricorso a questa
delibera; ed ancora il Decreto del Presidente della Repubblica del 6
maggio 2011 che ha respinto il ricorso presentato per rendere nulli gli
atti amministrativi che hanno permesso la visita del Vescovo di
Grosseto.
Precedentemente a questi atti rammentiamo l'Ordinanza del Consiglio di
Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993 e l'Ordinanza del
Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993.
Da quanto citato appare evidente che non è possibile negare la
possibilità di celebrazioni liturgiche o benedizioni inquadrate in
attività extrascolastiche e in alcun modo e per nessun motivo esse
possono presentare un'evidente violazione della Legge e della
Costituzione.
Per quanto concerne le visite pastorali dei Vescovi nelle scuole è
altrettanto evidente che non esiste normativa osteggiante ma che esse
sono inquadrate in un ambito di dialogo culturale come ribadito più
volte dalle sentenze e da vari Ministri della Repubblica, pertanto esse
si possono svolgere nei locali degli istituti scolastici sia in orario
scolastico che extrascolastico.
Non sussiste in conclusione alcun impedimento per celebrazioni
religiose e benedizioni in orario extrascolastico, né per le visite
pastorali degli Ordinari diocesani che vanno inquadrate in un contesto
di scambio culturale e di valori universali e dunque si possono
svolgere indifferentemente in orario scolastico o extrascolastico.
Per la CISL SCUOLA IRC di Catania:
Responsabile Provinciale
Prof. Carmelo Mirisola
Coordinatore Provinciale
Prof. Sergio Manuli