
In Sicilia e nella provincia di Catania sono stati attivati i corsi di formazione presso i CTRH (Centri Territoriali di Risorse per l'Handicap) di Acireale, Adrano, Catania (Parini) Caltagirone, Paternò e Giarre.
I corsi strutturati in 40 ore sviluppano tematiche relative all'area giuridica, scolastica e sanitaria, all'area medico sanitaria con l'intervento di medici e infermieri specializzati e all'area psicologica e relazionale.
Una preziosa opportunità formativa che non tutti i collaboratori hanno accolto di buon grado, considerandosi "obbligati" rispetto agli altri colleghi.
In effetti, la partecipazione al corso favorisce lo svolgimento della nuova funzione con maggiore competenze e professionalità.
Le OO.SS. nei giorni scorsi hanno precisato che non si può imporre una formazione non prevista dal contratto nazionale e che quindi sarebbe auspicabile attenersi al contratto stesso, che prevede, per chi gode dell'articolo 7, una formazione in materia già avvenuta e retribuita per l'incarico svolto e caso mai da approfondire, dato che la mansione non è stata mai svolta per via dell'affidamento della stessa agli operatori esterni.
Dai dati forniti da Maurizio Gentile dell'USR gli alunni disabili gravi assistiti ammontano a 5.339 unità, gestiti sia dal personale appartenente alle cooperative su mandato degli ex enti locali, e solo in minima parte, da collaboratori scolastici. Sono circa 2700 gli operatori delle cooperative che svolgono tale servizio con un rapporto media 1 a 2.
Adesso questo incarico fa parte dell'organizzazione del servizio scolastico e come hanno evidenziato i collaboratori diventa difficile conciliare il "servizio ordinario" assistenza alle classi, vigilanza, ingressi, corridoi, posta, circolari e il "servizio speciale" di assistenza ai disabili che non può essere codificato e predeterminato.
Nell'incontro i collaboratori hanno evidenziato anche la difficoltà di assistenza in relazione al genere maschile e femminile dei disabili ed in certe scuole tale problema appare evidente. In tal caso occorrerebbe operare in rete tra le scuole al fine di garantire i servizi necessari e indispensabili.
Si richiede l'incremento del numero del personale, anche in considerazione delle diverse esigenze degli istituti, spesso dislocati in diversi plessi e la necessità di garantire un servizio assistenziale sicuro e e continuativo per i disabili dovrebbe costituire una priorità dell'istituzione scolastica, come viene scritto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tale servizio è da considerarsi un progetto del PTOF.
Alcuni collaboratori hanno evidenziato che spesso vengono tenuti ai margini dell'organizzazione e della progettazione scolastica e non si sentono coinvolti nei progetti e nel riconoscimento del loro prezioso contributo alla realizzazione dei progetti didattici.
Anche le attività di potenziamento, fiore all'occhiello della Buona scuola, che ha favorito l'incremento del Personale docente immesso in ruolo, per essere realizzate necessitano di un'organizzazione flessibile di orari scolastici e della presenza del personale ausiliario.
Il corso, avviato con alterni sentimenti di ansia, di preoccupazione, desiderio di apprendere e preoccupazione nell'attuazione, consolida il ruolo dei collaboratore-educatore, il quale si "prende cura" degli studenti e contribuisce con la testimonianza dell'esempio, da adulto, alla formazione integrale.
Il contributo alla crescita in qualità dell'Istituzione scolastica impegna tutti gli operatori a sentirsi "azionisti" nell'azione educativa con piena responsabilità ed anche.... con qualche gratificazione in più.
Giuseppe Adernò
La legge della Regione Sicilia n. 8 del 17-05-2016
Art. 10.
Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi
1. L'assistenza igienico-personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è assicurata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del genere, i servizi di cui al comma 1 possono essere espletati tramite voucher a favore delle famiglie, secondo modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente.